L’inerzia dell’amministrazione dopo il giudicato legittima l’ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3639 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando l’amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, non abbia dato esecuzione al giudicato. La notifica della sentenza alla sede legale dell’ente debitore è idonea a far decorrere il termine, atteso che la disposizione di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 mira a consentire all’amministrazione di attivare il procedimento contabile prima dell’introduzione della procedura giudiziale. L’accoglimento dell’azione comporta l’ordine di esecuzione nel termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che tale nomina ostacoli la condanna al pagamento della penalità di mora, la quale può essere tuttavia esclusa quando risulti manifestamente iniqua, anche per l’esiguità del debito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Monza – Sezione Lavoro una sentenza passata in giudicato che accertava il diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva soddisfatto la pretesa recata dal titolo.
La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare integrale esecuzione alla sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata correttamente notificata in via telematica al Ministero presso la sede reale, con la conseguenza che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso.
La norma, ha osservato il Tribunale, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, come già chiarito dalla giurisprudenza citata in motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2654/2014 e n. 3293/2013). Essa intende garantire all’amministrazione un arco temporale per attivare e concludere il procedimento di pagamento prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione.
Nel caso di specie, il termine era inutilmente decorso senza che l’amministrazione avesse provveduto al pagamento. La pretesa, ha rilevato il Tribunale, era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda e ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia nel termine di sessanta giorni, nominando sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e senza compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta rilevando che la nomina del commissario ad acta rende superflua la penalità e che, comunque, l’esiguità del debito (euro 500,00) renderebbe la sanzione eccessivamente afflittiva, oltre alla sussistenza di oggettive circostanze riconducibili all’eccezionale mole di contenzioso concernente la Carta elettronica del docente. Le spese, liquidate in euro 800,00, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.