Cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3590 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia integralmente eseguito il comando contenuto nella sentenza da ottemperare, soddisfacendo la pretesa del ricorrente. L’avvenuto adempimento successivo alla notifica del ricorso non esime, tuttavia, l’Amministrazione soccombente dalla condanna al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato, da corrispondersi direttamente ai difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto, dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute relative ad alcuni anni scolastici. La sentenza, passata in giudicato, non era stata tuttavia eseguita dall’Amministrazione.
Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a erogare la somma riconosciuta in sede civile e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero aveva provveduto a erogare al ricorrente quanto riconosciutogli dal Tribunale civile. Tale pagamento intervenuto nelle more del giudizio integra la piena soddisfazione della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha precisato che la definizione in rito del giudizio, conseguente all’adempimento spontaneo, non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la cui inerzia aveva reso necessario il ricorso. Ne è derivata la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato, in favore dei difensori del ricorrente che si erano dichiarati antistatari.
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Nota della Redazione
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