Ottemperanza parziale per mancata corresponsione di interessi e rivalutazione: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3546 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accoglimento della domanda è limitato alla parte del comando giurisdizionale rimasta ineseguita. Qualora l’amministrazione abbia già provveduto al pagamento della sorte capitale e delle spese processuali liquidate nella sentenza azionata, ma non abbia corrisposto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, il giudice dell’ottemperanza condanna l’amministrazione a dare esecuzione residua a tale capo della pronuncia, accertando la cessazione della materia del contendere per la parte già adempiuta. La nomina del commissario ad acta, effettuata sin da ora, è disposta per il caso di ulteriore inottemperanza e risulta funzionale a garantire l’integrale soddisfazione del creditore, senza che sia necessario un nuovo passaggio giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive per la carta del docente, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata e, decorso il termine di 120 giorni senza che l’amministrazione avesse provveduto, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, accerta che l’amministrazione ha già provveduto al pagamento della sorte capitale e delle spese legali, ma non alla corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La domanda viene pertanto accolta solo per la parte residua, con conseguente cessazione della materia del contendere per il resto. Il TAR evidenzia che la mancata corresponsione degli accessori costituisce inadempimento parziale, che legittima l’azione ex art. 112 c.p.a.
Per garantire l’effettività della tutela, viene nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, che opererà a semplice richiesta della parte interessata, con espresso richiamo alla procedura del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, ove occorra per assicurare l’esecuzione anche in caso di incapienza dei fondi.
Il Collegio regola le spese secondo il principio di soccombenza, liquidandole in misura ridotta in considerazione della natura seriale della controversia e del limitato impegno difensivo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
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Nota della Redazione
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