Inammissibile la cumulativa impugnazione di provvedimenti non connessi in materia di protezione internazionale (TAR Lombardia n. 807 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione della regola generale dell’impugnabilità di un solo provvedimento, il ricorso cumulativo proposto contro atti tra loro non connessi, ancorché tutti lesivi per il ricorrente, salvo che la cognizione congiunta sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa quando questa è censurata nella sua complessità funzionale e per profili che inficiano in radice la regolarità di connesse sequenze procedimentali. La connessione oggettiva c.d. impropria, che ricorre quando la decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni, non è sufficiente a derogare al principio. Il ricorso avverso il silenzio inadempiente dell’Amministrazione è altresì infondato, in difetto di una previa istanza del privato volta a ottenere il provvedimento richiesto.
Il Fatto
Una cittadina straniera, già destinataria di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dalla Prefettura di Agrigento ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 142/2015, impugnava tale atto unitamente al verbale di ritiro dei passaporti propri e dei figli minori redatto dalla Questura di Varese, alla convocazione per la presentazione presso la Questura di Genova e al comportamento complessivo delle Amministrazioni che avrebbe impedito la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva altresì l’accertamento del silenzio inadempiente della Prefettura di Varese, che, nonostante l’avvenuta formalizzazione della domanda in data 5 maggio 2026, non avrebbe provveduto al suo inserimento e a quello dei figli nel sistema di accoglienza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare, ne ha rilevato la carenza del requisito del fumus boni iuris. L’impugnazione cumulativa di provvedimenti tra loro non connessi — quali la revoca delle misure di accoglienza, il ritiro dei passaporti e la convocazione per la presentazione presso altra Questura — determina, ad un sommario esame, l’inammissibilità dell’intero gravame.
La regola dell’impugnabilità, con un unico ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata solo per l’esigenza di concentrare in una medesima delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa, quando essa è censurata nella sua complessità funzionale e per profili che inficiano in radice la regolarità delle diverse ma connesse sequenze atti, di regola collocate in un unico procedimento amministrativo inteso in accezione lata. Tale deroga non ricorre nel caso di connessione oggettiva c.d. impropria, fondata sulla mera risoluzione di identiche questioni.
La Corte ha poi respinto la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Prefettura di Varese, osservando che la ricorrente, pur avendo formalizzato la domanda di protezione internazionale, non aveva inoltrato una distinta istanza per ottenere l’inserimento nel sistema di accoglienza, con la conseguente insussistenza di una inerzia qualificata dell’Amministrazione. In ragione di tali rilievi, la domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase cautelare compensate.
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Nota della Redazione
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