Consumo di suolo oltre le previsioni urbanistiche: illegittima l’espropriazione per opera diversa (TAR Lombardia n. 3539 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’opera pubblica nello strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, fonda la legittimità del vincolo preordinato all’esproprio solo se il progetto definitivo approvato sia sostanzialmente conforme alla superficie e alla localizzazione indicate nella variante. L’incremento dell’ingombro planimetrico in misura circa tripla rispetto alla previsione urbanistica determina la realizzazione di un’opera diversa da quella posta a fondamento della partecipazione procedimentale dei privati, con conseguente illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità. La partecipazione procedimentale deve essere garantita sia nella fase urbanistica di apposizione del vincolo sia in quella di progettazione definitiva e dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi di fasi distinte del procedimento espropriativo. L’onere di notifica individuale degli atti del procedimento espropriativo, ex artt. 16 e 17 D.P.R. n. 327/2001, condiziona la decorrenza del termine di impugnazione.
Il Fatto
Alcune comproprietarie di un’area agricola in Comune di Livraga impugnavano gli atti del procedimento espropriativo avviato dalla Provincia di Lodi per la realizzazione della rotatoria sulla strada provinciale 107. La variante al Piano di Governo del Territorio, approvata dal Comune, prevedeva un intervento destinato alla viabilità di 3.600 mq, con sola superficie marginale in territorio agricolo. Le osservazioni presentate dalle proprietarie, che segnalavano il maggior consumo di suolo, erano state respinte con motivazione basata proprio sulla limitata estensione dell’opera. Successivamente, il progetto definitivo approvato dalla Provincia interessava un’area complessiva di oltre 18.000 mq, con espropriazione di circa 15.000 mq di suoli agricoli. Avverso tale progetto e gli atti conseguenti, compreso il decreto di occupazione d’urgenza, le ricorrenti proponevano ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo del procedimento espropriativo, distinguendo la fase della previsione dell’opera nello strumento urbanistico, da cui deriva il vincolo preordinato all’esproprio, dalla successiva fase della progettazione e della dichiarazione di pubblica utilità. Ha accertato che la delibera comunale di variante individuava l’opera nella rotatoria di 3.600 mq, mentre il progetto definitivo approvato dalla Provincia interessava oltre 18.000 mq: un incremento circa triplo che configurava un’opera diversa da quella posta a fondamento della partecipazione procedimentale delle ricorrenti.
Il Collegio ha respinto la tesi difensiva della Provincia, secondo cui la variante riguardava solo una porzione residuale dell’area, mentre il progetto avrebbe sempre avuto una maggiore estensione. Dagli atti procedimentali emergeva che, al momento dell’approvazione della variante, non esisteva alcun progetto e il richiamo ai 3.600 mq non poteva che riferirsi all’intera superficie stimata dell’opera. La clausola della variante, che prevedeva la possibile modifica della rotatoria in base al progetto definitivo, non poteva giustificare un aumento di superficie così rilevante, dando luogo a un’opera diversa da quella partecipata.
Il Tribunale ha precisato che le osservazioni presentate nella fase urbanistica non assorbono la necessità di contraddittorio nella successiva fase progettuale, richiamando il principio per cui la progettazione definitiva è oggetto di potere amministrativo il cui esercizio deve essere preceduto da partecipazione degli interessati. L’illegittimità è stata rilevata anche sotto il profilo della violazione del contraddittorio, atteso che l’avviso di avvio del procedimento faceva riferimento alla sola fase di dichiarazione di pubblica utilità, senza indicare la necessità di variante urbanistica.
Il ricorso principale è stato accolto, con declaratoria di improcedibilità dei primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse e accoglimento dei secondi, per illegittimità derivata del decreto di occupazione d’urgenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda, con rimborso del contributo unificato in favore delle ricorrenti.
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Nota della Redazione
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