Il mancato conseguimento della riabilitazione impedisce il rinnovo del porto di fucile dopo condanna superiore a tre anni (TAR Lombardia n. 3534 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 11, primo comma, n. 1), del r.d. n. 773 del 1931 attribuisce alla condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo il valore di causa ostativa al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di polizia, che può essere rimossa solo dall’ottenimento della riabilitazione. La riabilitazione costituisce un elemento derogatorio del divieto che incide sul disvalore della condotta e deve essere oggetto di espresso giudizio positivo da parte dell’autorità giudiziaria: la mera maturazione del requisito temporale per richiederla non elimina il disvalore del fatto storico. Le condizioni di applicazione della pena disposte dall’autorità giudiziaria sono irrilevanti rispetto alla valutazione di buona condotta richiesta per il porto d’armi, in quanto il diniego non costituisce sanzione accessoria di quella penale. Il giudizio prognostico alla base del diniego è più stringente del giudizio di pericolosità sociale ed ha finalità preventiva del rischio di abusi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore aveva respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, nonché il provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto il conseguente ricorso gerarchico. Il diniego trovava fondamento nella circostanza che dal casellario giudiziale risultava una condanna definitiva alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta.
Avverso tali atti il ricorrente deduceva violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 11, primo comma, n. 1), del r.d. n. 773 del 1931 nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, sostenendo che la condanna non fosse ostativa al rinnovo in assenza di una pronuncia di rigetto di una istanza di riabilitazione e valorizzando la concessione delle attenuanti generiche, l’esito positivo dell’affidamento in prova e il tempo trascorso dai fatti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo relativo al difetto di motivazione del ricorso gerarchico, richiamando il principio per cui l’obbligo motivazionale è soddisfatto quando l’atto offra sufficienti indicazioni dell’iter logico seguito, evidenziando l’avvenuto esame dei motivi prospettati e le ragioni della loro infondatezza. Nel caso di specie il provvedimento prefettizio aveva compiutamente ricostruito l’iter procedimentale e il contenuto del decreto questorile.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che la norma del TULPS attribuisce alla condanna superiore a tre anni per delitto doloso il valore di causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione, che può essere rimossa solo dalla riabilitazione. Tale istituto, costituendo un elemento derogatorio del divieto, incide sul disvalore della condotta e necessita di uno specifico vaglio positivo dell’autorità giudiziaria: la sola maturazione dei termini per richiederla non è sufficiente, militando anzi nel senso del disinteresse la mancata presentazione dell’istanza.
Il Tribunale ha poi disatteso il terzo motivo, affermando l’irrilevanza delle condizioni di applicazione della pena rispetto al diverso e più stringente giudizio di affidabilità richiesto per il porto d’armi. Il diniego, avente finalità preventiva del rischio di abusi, può essere adottato anche prescindendo da condanne penali o misure di pubblica sicurezza, attesa la diversità tra la valutazione amministrativa e quella penale.
Da ultimo, la Corte ha escluso che il delitto di bancarotta fraudolenta non sia idoneo a fondare il diniego: trattandosi di delitto non colposo punito con pena superiore a tre anni, la relativa condanna evidenzia una condotta contra legem incompatibile con la condizione di persona ineccepibile necessaria per l’autorizzazione all’uso delle armi. Il giudizio di inaffidabilità non è pertanto manifestamente sproporzionato o irragionevole.
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