L’ottemperanza per la carta docente è devoluta al TAR anche se il titolo esecutivo è del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3471 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile dinanzi al giudice amministrativo anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario, purché l’obbligo di provvedere dell’amministrazione sia conseguenza diretta del giudicato. Il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia eseguito il pagamento, legittima la parte creditrice ad agire in ottemperanza. Il giudice amministrativo, accolta la domanda, assegna all’amministrazione un termine per adempiere e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e che era stato notificato il titolo esecutivo al Ministero. Ha quindi rilevato che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era decorso senza che l’amministrazione avesse provveduto al pagamento. La mancata esecuzione del giudicato integra gli estremi dell’inottemperanza, rendendo fondato il ricorso.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato sin da ora, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione del giudicato. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, richiamato decreto-legge. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
La decisione si segnala per la chiara indicazione del rimedio esperibile dal creditore di somme di danaro nei confronti della pubblica amministrazione quando, formatosi il giudicato favorevole dinanzi al giudice ordinario, l’amministrazione non adempia spontaneamente. Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, richiamando sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, in tema di liquidazione delle spese nei giudizi di ottemperanza di carattere seriale.
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Nota della Redazione
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