Differimento della trattazione cautelare al merito per esame approfondito della controversia in materia di accise (TAR Lombardia n. 3467 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare non è delibata nel merito quando la complessità delle censure formulate richiede un approfondimento proprio della trattazione del merito. In tal caso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il tribunale dispone la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione, senza pronunciarsi sull’istanza cautelare. La valutazione circa la compatibilità delle esigenze cautelari con il differimento della decisione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può ritenere sufficiente la garanzia di una rapida definizione del giudizio nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio ADM Lombardia, sede di Como, aveva dato esecuzione a una sentenza del Consiglio di Stato, confermando prescrizioni relative all’accisa su energia elettrica e gas naturale per un’officina elettrica. La ricorrente contestava sia l’atto di esecuzione sia la presupposta nota di richiesta informazioni e prescrizioni, riservandosi di formulare motivi aggiunti all’esito della conoscenza di eventuali atti consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che la complessità delle censure formulate dalla ricorrente non è compatibile con la delibazione, sia pur preliminare, che caratterizza la fase cautelare. La controversia richiede un approfondimento proprio della trattazione del merito, anche in considerazione delle eccezioni di rito e di difetto di giurisdizione sollevate dalla resistente.
Il tribunale ha quindi ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione della controversia nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza è stata fissata entro il primo trimestre del 2027, con individuazione della data in prosieguo. La scelta di differire la decisione sulla cautela al momento della trattazione del merito risponde all’esigenza di evitare pronunce affrettate su questioni complesse, privilegiando una definizione piena e approfondita della lite. Le spese sono state rimesse al definitivo.
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Nota della Redazione
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