Divieto di detenzione di armi: la violazione delle prescrizioni venatorie integra inaffidabilità (TAR Lombardia, Sez. I, Ord. n. 784 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., può legittimamente fondarsi sulla violazione delle prescrizioni che regolano il corretto esercizio dell’attività venatoria. Tale condotta, sebbene possa non assumere rilevanza penale, è comunque sintomatica dell’inaffidabilità del soggetto all’uso delle armi, in quanto rivela una propensione a non osservare le regole poste a presidio della sicurezza pubblica. Nella fase cautelare, l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione non richiede una motivazione analitica sulle singole doglianze, essendo sufficiente una delibazione sommaria circa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Varese aveva vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Il provvedimento prefettizio trovava fondamento in una condotta posta in essere dall’interessato, consistente nella violazione delle prescrizioni sul corretto esercizio dell’attività venatoria. Avverso tale determinazione, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del divieto. A sostegno dell’istanza cautelare, deduceva l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura, contestando la motivazione del provvedimento e la sussistenza di un giudizio di inaffidabilità a suo carico. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Varese, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella fase cautelare del giudizio, ha scrutinato le censure formulate dal ricorrente alla luce della delibazione sommaria che caratterizza tale fase processuale. Il Collegio ha rilevato come le doglianze prospettate non apparissero assistite da sufficiente fumus boni iuris, non emergendo profili di evidente fondatezza del ricorso. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la decisione prefettizia fosse adeguatamente motivata, essendo basata su una condotta oggettivamente sintomatica dell’inaffidabilità dell’istante all’uso delle armi.
Il cuore della motivazione risiede nel rilievo per cui la violazione delle prescrizioni sul corretto esercizio dell’attività venatoria, anche a prescindere dalla sua eventuale rilevanza penale, è comunque idonea a inferire il giudizio di inaffidabilità. L’inosservanza delle regole che disciplinano l’uso delle armi in un contesto, quale quello venatorio, ove l’attività è già di per sé pericolosa, rivela una carenza di senso di responsabilità e di rispetto delle norme che è incompatibile con il sicuro utilizzo di strumenti potenzialmente letali.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto recessiva l’esigenza cautelare del ricorrente volta ad ottenere la sospensione degli effetti del divieto. La ponderazione tra l’interesse privato alla detenzione delle armi e l’interesse pubblico alla sicurezza, condotta in questa fase, ha fatto prevalere quest’ultimo. Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza di misure cautelari, compensando le spese della fase di giudizio ai sensi dell’art. 57 c.p.a. L’ordinanza, resa nella camera di consiglio del 26 giugno 2026, è stata infine depositata, con obbligo di oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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