Carenza reddituale del datore di lavoro e mancata contestazione: emersione respinta (TAR Lombardia n. 3427 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, il diniego fondato sulla carenza reddituale del datore di lavoro è legittimo qualora l’interessato non contesti specificamente le risultanze documentali emerse in seguito all’accesso, né la mancata notifica del provvedimento al datore di lavoro incide sulla validità dell’atto, atteso che il destinatario della comunicazione è il soggetto richiedente l’emersione. La mancata attivazione del procedimento di visione della documentazione a fondamento del diniego integra un comportamento processuale rilevante, sintomatico del disinteresse alla definizione del giudizio e della sostanziale infondatezza delle pretese azionate.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata nel 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, per l’attività di assistenza alla persona. Il diniego si fondava sull’accertata carenza di redditi in capo al datore di lavoro, presupposto indispensabile per il perfezionamento della procedura di emersione. L’istante deduceva l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge, sostenendo che lo stesso non fosse stato notificato al datore di lavoro ma al solo ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando, in primo luogo, che il motivo di doglianza relativo alla mancata notifica del provvedimento al datore di lavoro non incide sulla legittimità dell’atto. La comunicazione del diniego al soggetto richiedente l’emersione è, infatti, sufficiente a garantire la conoscenza del provvedimento e la tutela giurisdizionale, senza necessità di un’avvisaglia nei confronti del datore di lavoro, che non è parte necessaria del procedimento di emersione. La contestazione, pertanto, si risolve in una mera doglianza formale priva di riscontro normativo e di concreta incidenza lesiva.
Nel merito, la decisione poggia su un profilo sostanziale dirimente: l’istante non ha minimamente smentito il presupposto fondante il diniego, ossia la carenza reddituale del datore di lavoro. Tale carenza, accertata dall’Amministrazione, rappresenta un requisito essenziale per l’accesso alla procedura di regolarizzazione, sicché la sua sussistenza legittima il rifiuto dell’istanza di emersione, in quanto viene meno il presupposto stesso della fattispecie agevolativa.
Il Collegio ha valorizzato, altresì, la condotta processuale del ricorrente, il quale, dopo aver chiesto e ottenuto l’accesso ai documenti posti a fondamento del diniego, non solo ha omesso di contestarli nel merito ma non ha neppure dato corso al procedimento per prendere visione degli stessi. Tale comportamento è stato ritenuto sintomatico della mancanza di interesse agli esiti del giudizio e, più in generale, della fondatezza delle risultanze amministrative. La mancata attivazione del procedimento di visione, pur non essendo di per sé dirimente, assume rilievo come elemento corroborante la legittimità dell’azione amministrativa.
In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura delle questioni trattate. La sentenza conferma l’orientamento secondo cui l’onere di contestazione specifica delle risultanze documentali e la prova dei requisiti reddituali gravano sul richiedente l’emersione, il quale non può limitarsi a eccezioni formali prive di incidenza sostanziale.
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Nota della Redazione
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