L’ottemperanza alla sentenza sulla carta del docente impone l’accredito senza penalità di mora (TAR Lombardia n. 3389 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione a una sentenza passata in giudicato, ordina l’esecuzione, assegnando un termine per adempiere e nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina del commissario ad acta e la natura seriale della controversia, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso, integrano “altre ragioni ostative” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che rendono manifestamente iniqua la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora. Il commissario ad acta, quale dipendente pubblico, non ha diritto ad alcun compenso per l’attività svolta, rientrando questa nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, divenuta definitiva, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo complessivo di 2.000,00 euro. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’accredito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR, lamentando l’inadempimento al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il ricorso è stato accolto: la pretesa risulta sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando all’Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratte le eventuali erogazioni già effettuate.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Si è precisato che il commissario assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e che, trattandosi di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, la sua attività non comporta alcun compenso aggiuntivo.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. La nomina del commissario e la circostanza che il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente integrano le “altre ragioni ostative” che rendono manifestamente iniqua l’applicazione delle astreintes.
In applicazione del principio di soccombenza, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura ridotta di 800,00 euro, tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo, come indicato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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