Ottemperanza: il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza del Ministero al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3386 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile qualora sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato, come previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. La fondatezza della domanda di ottemperanza è dimostrata dalla sola produzione della sentenza munita del visto di cancelleria che attesta la formazione del giudicato, unitamente alla prova dell’inadempimento dell’amministrazione, la quale non può limitarsi a una costituzione di mera forma. In caso di persistente inottemperanza, il giudice, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può nominare fin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Una docente aveva stipulato con il Ministero dell’Istruzione e del Merito ripetuti contratti a tempo determinato, senza che per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 le fosse corrisposta l’indennità denominata “retribuzione professionale docenti”. Adita, la Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, con sentenza, aveva condannato il Ministero al pagamento in suo favore della somma di euro 2.546,55, oltre accessori. Avendo l’amministrazione lasciato ineseguito il provvedimento, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza al Ministero, requisito richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza. Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata.
La prova della spettanza degli importi è stata considerata idoneamente fornita attraverso la produzione in giudizio della sentenza passata in giudicato. L’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha infatti dedotto né dimostrato di aver adempiuto all’obbligo di pagamento scaturente dal dictum del giudice del lavoro.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza e ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, è stato nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi. Tale soggetto, investito su istanza del creditore, dovrà provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. La scelta è caduta su un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, sì da escludere la corresponsione di alcun compenso per l’attività commissariale, rientrando essa nei suoi compiti istituzionali.
Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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