Criteri localizzativi degli impianti di rifiuti: il PTCP non può introdurre esclusioni difformi dal PRGR (TAR Lombardia n. 3368 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano territoriale di coordinamento provinciale non è uno strumento improprio per introdurre criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, potendo legittimamente interagire con il piano regionale di gestione dei rifiuti in un rapporto di integrazione e coordinamento. Tuttavia, i criteri escludenti individuati dal PTCP devono risultare conformi e coerenti con quelli stabiliti dal PRGR ai sensi dell’art. 16, comma 2-ter, della L.R. Lombardia n. 26/2003. È illegittima la previsione che classifica come inidonee aree per le quali il PRGR prevede esclusivamente l’applicazione di criteri penalizzanti, ossia la possibilità di realizzare l’impianto condizionandola a misure di mitigazione e compensazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di recupero energetico da biomasse e rifiuti e ha presentato alla Provincia un progetto di modifica dell’impianto, con realizzazione di due nuove linee di termovalorizzazione di rifiuti speciali. La Provincia ha sospeso il procedimento ex art. 32 della L.R. Lombardia n. 11/2024, in attesa dell’approvazione degli elementi di salvaguardia aggiuntiva. Successivamente, la Provincia ha approvato il nuovo PTCP, le cui norme e schede (art. 20, art. 46 e scheda PVSe6) includevano l’area dell’impianto tra quelle inidonee alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, tanto da condurre al diniego dell’istanza di ampliamento. La società ha impugnato tutti gli atti, deducendo anche profili di incostituzionalità della norma sulla sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i ricorsi per connessione. Ha respinto le censure di incostituzionalità dell’art. 32 L.R. n. 11/2024, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 151/2018: la disposizione ha il contenuto tipico di una misura di salvaguardia, è temporanea e non determina alcun decremento del livello di protezione ambientale, né lede la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.
Quanto al PTCP, il Tribunale ha escluso che esso abbia invaso le competenze regionali: la normativa statale (artt. 197 e 199 del D.Lgs. n. 152/2006) e quella regionale configurano un rapporto di integrazione e coordinamento tra i due livelli di pianificazione. Né è necessaria una nuova adozione del piano quando le modifiche in sede di approvazione non comportino una rielaborazione complessiva dello strumento.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. La Regione, nell’aggiornare la relazione di individuazione delle aree, ha incluso come aree non idonee quelle della scheda PVSe6. Il PRGR consente però criteri escludenti solo per determinate categorie agricole e per i corridoi regionali primari della rete ecologica, mentre per gli elementi di primo e secondo livello della RER prevede solo criteri penalizzanti. Il Tribunale ha ritenuto illegittima l’introduzione di un criterio escludente per aree che, secondo il PRGR, sarebbero soggette a criteri penalizzanti, rilevando la contraddittorietà rispetto al rigetto del criterio escludente per le aree REP proposto dalla Provincia.
Per l’effetto, ha annullato l’art. 20 e l’art. 46, comma 6, del PTCP, la D.G.R. di aggiornamento e il conseguente diniego dell’istanza, che dovrà essere riesaminata applicando i criteri penalizzanti del PRGR. La domanda risarcitoria è stata respinta: nessun danno per la legittima sospensione e, per il lucro cessante, l’Amministrazione conserva ancora il potere di determinarsi sull’istanza.
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Nota della Redazione
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