Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 3344 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è strumento esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente all’erogazione della carta docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, che non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato, è condannata a dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine assegnato. In caso di perdurante inerzia, è nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale provvede all’esecuzione anche tramite il pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La nomina del commissario non richiede compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento tramite carta elettronica.
A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo che fosse ordinata l’integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato, con adozione di tutti gli atti necessari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa fondata. La sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale.
Il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni intercorrente tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La pretesa è risultata adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinando all’amministrazione di darvi esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale, investito direttamente dal creditore, provvederà entro i successivi centoventi giorni, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
L’attività demandata al commissario è stata ritenuta rientrante nei suoi compiti istituzionali, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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