Omessa prova della notifica del ricorso per ottemperanza: ordine di deposito nel termine perentorio (TAR Lombardia n. 3295 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora non risulti depositata negli atti di causa la prova dell’avvenuta notifica del ricorso all’amministrazione resistente, il giudice amministrativo è tenuto ad assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per il deposito della documentazione comprovante l’avvenuta notifica e la relativa data. L’incombente è posto a garanzia del contraddittorio e della regolare instaurazione del giudizio, atteso che solo la notifica tempestiva consente di verificare il rispetto dei termini processuali e l’effettiva conoscenza del ricorso da parte dell’amministrazione interessata. L’ordinanza che dispone tale adempimento istruttorio non definisce il giudizio, ma ne differisce la trattazione a una successiva camera di consiglio, sulla quale le parti vengono rinviate per la prosecuzione del procedimento.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia dell’amministrazione scolastica, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accolto la sua domanda. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Nella camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, il collegio rilevava una carenza procedurale: nel fascicolo di causa non risultava infatti depositata la prova dell’avvenuta notifica del ricorso all’amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha preliminarmente verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, riscontrando l’assenza, negli atti depositati, della documentazione comprovante l’avvenuta notifica del ricorso introduttivo. Tale riscontro assume rilievo decisivo, poiché la notifica costituisce adempimento essenziale per l’integrità del contraddittorio e per la verifica del rispetto del termine di costituzione delle parti resistenti.
Alla luce di tale accertamento, il collegio ha ritenuto di non poter procedere alla trattazione nel merito della domanda di ottemperanza e ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, assegnando il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito della prova dell’avvenuta notifica all’amministrazione e della relativa data.
La decisione si inserisce nella consolidata prassi dei giudizi di ottemperanza, nei quali il controllo sulla rituale instaurazione del contraddittorio costituisce presupposto indefettibile per l’esame della domanda. L’ordinanza, di natura meramente ordinatoria, non incide sul merito della controversia, limitandosi a regolare il prosieguo del processo.
Conseguentemente, il collegio ha rinviato le parti alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026 per la prosecuzione del giudizio, riservando ogni decisione sulle questioni di merito a quella sede.
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Nota della Redazione
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