Extra profitti energetici e tutela cautelare: la mancata prova del pregiudizio grave e attuale (TAR Lombardia n. 759 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e connotato da attualità, non potendo essere concessa sulla base di mere allegazioni o di una clausola di stile che richiami genericamente “ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso”. L’operatore del settore energetico che contesti l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie per il recupero degli extra profitti è tenuto a provare in modo puntuale l’impatto finanziario delle richieste di pagamento del gestore, considerando anche le poste passive già iscrivibili a bilancio e gli introiti percepiti a titolo di incentivi. La mancata impugnazione degli atti esecutivi del GSE, e la conseguente insussistenza di un’urgenza qualificata, legittima il rigetto dell’istanza, restando impregiudicata la valutazione delle questioni pregiudiziali e la possibilità di ripetizione delle somme in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di impianti fotovoltaici, impugnava la delibera dell’ARERA n. 266/2022/R/eel e l’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, che hanno introdotto un contributo straordinario sugli extra profitti derivanti dalla vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili, chiedendone la sospensione in via cautelare. La società sosteneva che i propri impianti non rientrassero nell’ambito di applicazione della normativa, avendo venduto l’energia sul mercato libero, e deduceva il rischio di una situazione di insolvenza irreversibile a fronte delle richieste di pagamento del GSE.
Il ricorso era coltivato anche in relazione alla nota del GSE del 9 luglio 2022, recante la comunicazione di inclusione degli impianti nel perimetro di applicazione del meccanismo di compensazione. Resistevano l’ARERA, il GSE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo l’infondatezza della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che l’esigenza cautelare era dedotta in relazione a atti esecutivi del GSE (richieste di pagamento e diffide ad adempiere) rispetto ai quali il Collegio dubitava della propria giurisdizione. Tali atti, peraltro, non erano stati formalmente impugnati dalla ricorrente, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine la clausola di stile contenuta nel ricorso introduttivo relativa a “ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso”.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente il requisito del pregiudizio grave, irreparabile e attuale, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. L’esame dei contratti prodotti dalla ricorrente ha evidenziato che, per l’impianto di Montemarciano, il contratto di vendita sul mercato libero copriva un periodo (anno 2020) estraneo all’arco temporale di applicazione del meccanismo di compensazione, mentre per l’impianto di Sassoferrato il periodo indicato (dal 1° aprile 2023) era in gran parte successivo al termine del 30 giugno 2023, come prorogato dall’art. 11 del d.l. n. 115/2022.
Quanto alle conseguenze economiche, il TAR ha osservato che la diffida del GSE si riferiva a fatture già emesse a partire dall’anno 2022 ma non portate ad esecuzione. La ricorrente, in applicazione di criteri di qualificata diligenza propri degli operatori del settore, avrebbe dovuto iscrivere tali poste passive a bilancio, considerando anche gli extra ricavi trattenuti e gli incentivi del IV Conto Energia percepiti, per un importo complessivo che rendeva ragionevolmente sostenibili le richieste del gestore. L’affermazione secondo cui il recupero forzoso o la compensazione con gli incentivi avrebbe determinato uno stato di insolvenza irrimediabile è apparsa, invece, priva di un adeguato supporto probatorio e non plausibile in ragione dell’esiguità delle somme oggetto della compensazione sino ad allora praticata.
Il Collegio ha infine rilevato che, ove la decisione di merito fosse stata favorevole, la ricorrente avrebbe comunque potuto ottenere la ripetizione delle somme dal GSE, soggetto indiscutibilmente solvibile. Tale circostanza escludeva la ricorrenza del requisito dell’irreparabilità del danno, deponendo per il rigetto dell’istanza cautelare, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e liquidazione degli oneri in favore delle parti resistenti.
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Nota della Redazione
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