Insufficienza dell’esame da avvocato motivata dal solo voto numerico: illegittima e sindacabile (TAR Lombardia n. 742 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della coerenza e correttezza delle operazioni tecniche, quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo. Il giudizio di insufficienza di un elaborato, motivato con la mera attribuzione del voto numerico senza alcun riferimento ai criteri di valutazione ministeriali, è illegittimo per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e per non adeguata istruttoria. In tal caso, la tutela cautelare può essere concessa disponendo una nuova correzione dell’elaborato ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, in aderenza ai criteri predeterminati.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025, aveva superato la prova scritta conseguendo un giudizio di insufficienza, pari a 14/30, per l’elaborato contrassegnato con il n. 443, ad opera della commissione n. 14 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-. L’esito negativo, riportato nel verbale della seduta del 20 febbraio 2026, determinava la non ammissione alle prove orali.
La candidata impugnava il verbale e la conseguente esclusione, deducendo l’illegittimità del giudizio espresso con il solo voto numerico, senza alcun riferimento ai criteri di valutazione elaborati dalla competente Commissione ministeriale. Contestava altresì la circolare ministeriale del 5 dicembre 2025, nella parte in cui affermava l’adeguatezza del voto meramente numerico. Domandava, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e la ricorrezione dell’elaborato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, muovendo dal presupposto che la discrezionalità tecnica della Commissione non sia sottratta al sindacato giurisdizionale. Tale sindacato, precisa il Collegio, si estende all’attendibilità delle operazioni tecniche, verificandone la coerenza e la correttezza sia quanto al criterio tecnico applicato sia quanto al procedimento applicativo, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
La Sezione ha quindi valorizzato i nove criteri di valutazione elaborati dalla competente Commissione ministeriale per l’esame di avvocato – sessione 2025, i quali delineano l’ambito entro cui l’Amministrazione è obbligata a veicolare le proprie valutazioni. L’inosservanza di tale paradigma rende il giudizio sindacabile, poiché non oggettivamente riconducibile ai criteri che delimitano l’esercizio del potere tecnico-discrezionale.
Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che la motivazione del giudizio di insufficienza si esauriva nell’attribuzione del mero voto numerico, senza fare alcun riferimento ai criteri ministeriali, pur essendo stati questi predeterminati e resi noti alla candidata. Ciò integra un difetto di motivazione alla luce dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre che una non adeguata istruttoria, non potendo il sindacato del giudice sulla congruità e sufficienza della motivazione risolversi nella mera presa d’atto del punteggio.
Accertata la sussistenza del periculum in mora in ragione della pendenza dell’esame, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, disponendo che l’Amministrazione provveda a una nuova correzione dell’elaborato ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello. Il TAR ha stabilito che l’elaborato sia trasmesso in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza, per essere rivalutato nel termine di 30 giorni dalla trasmissione, che dovrà avvenire entro 5 giorni. In caso di esito positivo, la prosecuzione dell’esame avverrà dinanzi alla Commissione originariamente competente, previa eventuale riconvocazione. Le spese di fase sono state compensate, con fissazione della discussione nel merito alla prima udienza pubblica di marzo 2027.
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Nota della Redazione
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