Diniego di autorizzazione paesaggistica e parere negativo della Commissione: il silenzio della Soprintendenza non preclude il diniego comunale (TAR Lombardia n. 740 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalla Soprintendenza, a fronte del parere negativo della Commissione per il paesaggio e della proposta di rigetto formulata dal Comune, non preclude l’adozione di un provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, né impone una motivazione rafforzata circoscritta alla sola interpretazione dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio. La valutazione negativa dell’organo consultivo, ove incentrata sulla notevole alterazione del complesso architettonico di pregio, non è sindacabile in sede cautelare in assenza di profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. I pregiudizi derivanti dall’aggravamento dello stato di degrado dell’immobile e dagli esborsi sostenuti per la rielaborazione del progetto non sono causalmente riconducibili al provvedimento di diniego e non integrano, pertanto, il requisito del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile in Milano, via Salvini, chiedeva l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 per la riqualificazione degli ultimi due piani dell’edificio. Il Comune di Milano, acquisito il parere negativo della Commissione per il Paesaggio, comunicava il preavviso di diniego e, successivamente, adottava il provvedimento di rigetto della domanda, impugnato dalla società unitamente ai pareri e agli atti presupposti.
La società ricorrente sosteneva che, a fronte del parere contrario della Commissione e della proposta di rigetto, il silenzio della Soprintendenza avrebbe precluso l’adozione del diniego o, comunque, imposto una motivazione rafforzata, non limitata all’interpretazione dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio. Contestava, inoltre, l’eccessività della valutazione negativa e lamentava il pregiudizio derivante dal degrado dell’immobile e dalle spese sostenute per la rielaborazione del progetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha respinto la domanda cautelare ritenendo, ad un primo esame, che il ricorso non fosse assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris. La tesi della ricorrente circa l’effetto preclusivo del silenzio della Soprintendenza è stata giudicata infondata: l’inerzia dell’organo ministeriale non determina alcun vincolo in capo al Comune, il quale conserva il potere di adottare il provvedimento negativo sulla base della proposta e del parere endoprocedimentali.
Quanto alla motivazione, il Collegio ha escluso che il diniego dovesse essere sorretto da un apparato argomentativo rafforzato e limitato alla sola interpretazione dell’interesse pubblico. La valutazione negativa della Commissione per il Paesaggio, fondata sulla “notevole alterazione del complesso architettonico di notevole pregio”, è stata ritenuta immune da profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, con la conseguenza che nessun elemento consentiva di infirmare, in sede di delibazione cautelare, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che i pregiudizi dedotti dalla società ricorrente — l’aggravamento dello stato di degrado dell’immobile e gli esborsi per la reiterata rielaborazione del progetto — non erano causalmente riconducibili al provvedimento impugnato. Trattandosi di pregiudizi non derivanti direttamente dall’atto lesivo, la domanda cautelare è stata respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di fase, liquidate in favore del Comune di Milano nell’importo di € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
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Nota della Redazione
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