Illegittimo il foglio di via per la sola partecipazione a una manifestazione pacifica (TAR Lombardia n. 3282 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, richiede una interpretazione rigorosa e tassativizzante, dovendo essere accertati sia il presupposto soggettivo della riconducibilità del soggetto alle categorie di cui all’art. 1, sia quello oggettivo dell’attuale pericolosità per la sicurezza pubblica. La mera presenza a una manifestazione non violenta, in assenza di specifiche condotte individuali qualificabili come reato o comunque lesive, non integra gli estremi della pericolosità sociale. È altresì necessario che la motivazione del provvedimento dia conto della specifica condotta dell’interessato e rispetti il principio di proporzionalità rispetto alla limitazione della libertà di circolazione e alla libertà di manifestazione del pensiero.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore le ha ordinato di lasciare il territorio comunale entro 48 ore, con divieto di farvi ritorno per un anno, ai sensi degli artt. 2 e 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento traeva origine dalla partecipazione della donna a una protesta pacifica tenutasi presso uno show room, nel corso della quale alcuni manifestanti avevano esposto striscioni e incollato le mani alle vetrine e alle ruote delle autovetture esposte. Nel provvedimento era richiamato anche un precedente di polizia relativo alla partecipazione a una riunione non preavvisata, per cui il procedimento penale si era concluso con archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, assorbendo ogni altra censura, sul rilievo della fondatezza del primo motivo, relativo alla carenza dei presupposti per l’esercizio del potere. La sentenza richiama l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4310 del 2025, che aveva già riformato l’ordinanza di rigetto della stessa Sezione, evidenziando come il primo motivo di ricorso contestasse la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, implicante significative limitazioni di libertà costituzionalmente garantite in conseguenza di una pacifica manifestazione del pensiero.
Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3108 del 2022, la natura penalistica della misura di prevenzione impone di ricostruire i profili soggettivo e oggettivo attingendo al vissuto criminale dell’interessato e al potenziale offensivo delle condotte criminose cui risulta dedito. Tale interpretazione rigorosa esclude che la sola partecipazione a una manifestazione non violenta possa fondare un giudizio di pericolosità sociale.
Condividendo le conclusioni di altre pronunce di merito, come TAR Emilia-Romagna, n. 392 e ss. del 2025 e TAR Piemonte, n. 135 del 2025, il Tribunale rileva che nel caso di specie non è stata contestata alla ricorrente, neanche per relationem, alcuna specifica condotta pericolosa o violenta. Il provvedimento impugnato dava conto solo della sua presenza in occasione della manifestazione e delle condotte di altri manifestanti, senza evidenziare la sua condotta individuale.
Oltre alla mancata specificità della motivazione in ordine alle modalità individuali di partecipazione, il provvedimento non ha comprovato la dedizione della ricorrente a tenere comportamenti offensivi per la sicurezza pubblica. La misura è stata pertanto dichiarata illegittima e annullata, con compensazione delle spese di lite stante l’andamento della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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