Archiviazione flussi lavorativi annullata e ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3274 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato, come il ripristino della domanda di nulla osta al lavoro subordinato a seguito della trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente, determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice amministrativo non è chiamato a pronunciarsi sul provvedimento originariamente impugnato, essendo venuto meno l’interesse alla sua rimozione. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato una domanda per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito dei flussi di ingresso. La Prefettura di Milano aveva disposto l’archiviazione del procedimento, ai sensi degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente.
Avverso tale provvedimento di archiviazione, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, nel corso dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, era emersa una circostanza decisiva: lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva già provveduto a ripristinare la domanda di nulla osta, a seguito della trasmissione del contratto di soggiorno da parte del ricorrente. Tale circostanza era stata documentata dall’Amministrazione, come rilevato dal Collegio.
Alla luce di tale sopravvenienza, il Collegio ha ritenuto che si fosse esaurito l’interesse del ricorrente alla decisione nel merito della controversia. L’archiviazione originariamente impugnata era stata, di fatto, superata dal successivo ripristino della domanda, con conseguente venir meno dell’utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto conseguire da una pronuncia di annullamento: l’interesse al ricorso, infatti, deve permanere fino al momento della decisione e deve essere valutato in concreto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., rilevando che la questione era stata eccepita anche con riferimento all’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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