Carta docente: giudicato inadempiuto e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3268 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è volta all’esecuzione del giudicato che condanna l’Amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura e decorrenza va verificata secondo i parametri del titolo e di legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza può essere dichiarata con assegnazione all’Amministrazione di un termine per adempiere e contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma complessiva di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata tuttavia eseguita dall’Amministrazione. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo in relazione al diritto di credito, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Di conseguenza, l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, che dovrà verificare l’esatta misura di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge, con particolare riferimento agli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Il Tribunale ha poi constatato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Amministrazione del termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute, degli accessori e degli interessi maturati. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà, su istanza del creditore, entro i successivi sessanta giorni, alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari.
Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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