Accesso alla documentazione di gara dichiarato non luogo dopo la declaratoria di irricevibilità (TAR Lombardia n. 3264 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione con cui il Consiglio di Stato, in sede di appello avverso l’ordinanza che ha definito la fase cautelare, dichiara l’irricevibilità dell’istanza di accesso alla documentazione di gara per il mancato rispetto del rito speciale di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, determina il venire meno della materia del contendere sull’istanza stessa. Il giudice di primo grado, investito nuovamente della questione in seguito al giudizio di rinvio, deve pertanto dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., trattandosi di statuizione assunta in conformità al dictum del giudice d’appello. La declaratoria di non luogo a provvedere non incide sulla regolazione delle spese della fase, che restano demandate alla decisione definitiva del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica indetta dal Comune di Monza, nonché il parziale diniego opposto dall’Ente alla propria istanza di accesso alla documentazione di gara presentata dall’aggiudicataria. Con il ricorso era stata formulata istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., diretta ad ottenere l’ostensione completa degli atti non consegnati od oscurati.
Il Tribunale amministrativo, con ordinanza n. 864/2026, aveva inizialmente ritenuto non applicabile il rito superaccelerato di cui all’art. 36 d.lgs. n. 36/2023, disponendo il rinvio per la trattazione dell’istanza con il rito ordinario. Investito dell’appello proposto dall’aggiudicataria, il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza, affermando l’applicabilità del rito speciale e dichiarando l’irricevibilità dell’istanza di accesso perché non proposta nei termini e nelle forme previsti dalla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, riassunta la causa all’esito della pronuncia d’appello, ha ritenuto di doversi conformare al principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato. Poiché il giudice d’appello ha già definitivamente statuito sull’irricevibilità dell’istanza di accesso, la questione non può essere nuovamente esaminata nel merito dal giudice di prime cure, il quale non può che prendere atto dell’intervenuta definizione della controversia cautelare.
Ne consegue che sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. deve essere dichiarato il non luogo a provvedere, trattandosi di una declaratoria processuale che risolve il thema decidendum della fase in conformità alla statuizione del giudice d’appello. La pronuncia non reca alcuna valutazione circa la fondatezza delle pretese conoscitive della ricorrente, ma si limita a registrare l’effetto preclusivo determinato dalla decisione del Consiglio di Stato.
Quanto alle spese, il Tribunale ha precisato che la liquidazione della presente fase resta demandata alla decisione definitiva del giudizio di merito, nel quale continuerà l’esame delle ulteriori censure concernenti la legittimità dell’aggiudicazione e il risarcimento del danno.
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Nota della Redazione
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