Procura speciale generica: inammissibilità del ricorso in ottemperanza per ricorso nativo digitale (TAR Lombardia n. 3252 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto con ricorso nativo digitale, notificato e depositato telematicamente, quando la procura alle liti, rilasciata su supporto analogico separato e depositata in copia informatica, non indichi l’autorità giudiziaria adita né l’oggetto della controversia, risultando così generica e priva del requisito della specialità prescritto dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. La procura apposta su foglio separato non può essere equiparata a quella “in calce” al ricorso, difettando la relazione fisica tra i documenti che sola consente di risalire alla volontà del sottoscrittore. Il vizio non è sanabile, né è concedibile l’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che riconosceva il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. Rimasta ineseguita la pronuncia, proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Nell’udienza di trattazione, il Collegio rilevava d’ufficio l’eventuale inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la mancata comparizione del difensore in udienza non impone l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dovendo tale adempimento essere assolto solo quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione della causa. Nel caso di specie, il rilievo era stato formulato in udienza e, in ogni caso, l’assenza del difensore comporta rinuncia implicita al contraddittorio.
Nel merito, la Corte osserva che la procura alle liti era stata rilasciata su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, senza indicare né il giudice adito né il provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione. Tale procura non soddisfa i requisiti di cui all’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che richiede la procura speciale, ossia una procura che rechi l’indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità giudiziaria.
Il TAR esclude che l’eccezione della procura “in calce” o “a margine” possa operare rispetto alla mera allegazione telematica di una copia informatica di una procura cartacea separata. La disposizione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che considera la procura apposta in calce quando depositata unitamente all’atto, non fa venir meno l’esigenza che la procura rechi in sé elementi univoci per risalire alla volontà del sottoscrittore, non essendo garantita la contezza del contenuto dell’atto né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Viene così superato il diverso orientamento che, sul punto, era stato espresso prima della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Quanto alla sanabilità, la Corte ricorda che il requisito della procura speciale è di ammissibilità del ricorso e non può essere rinnovato successivamente. Neppure è concedibile l’errore scusabile, attesa la natura eccezionale dell’istituto e la circostanza che la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente. Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, deve essere dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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