Sostituzione del commissario ad acta dichiaratosi incompetente (TAR Lombardia n. 3251 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione del commissario ad acta è disposta dal giudice dell’ottemperanza quando il soggetto nominato dichiari, con nota depositata in giudizio, di non avere alcuna competenza in materia. Il provvedimento di sostituzione non richiede una nuova valutazione sull’obbligo di ottemperare, già accertato con la sentenza che ha nominato il commissario, ma si limita a individuare un diverso soggetto che sia nelle condizioni di dare esecuzione al giudicato. La nuova nomina può essere effettuata nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, quale organo dell’Amministrazione finanziaria in grado di intervenire alle condizioni e nei termini stabiliti nella sentenza ottemperata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio una sentenza favorevole, passata in giudicato, in materia di ricostruzione di carriera. A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione scolastica, il TAR Lombardia, con sentenza n. 1734 del 16 aprile 2026, aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza e nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o un dirigente o funzionario da lui delegato, affinché intervenisse in caso di persistente inadempimento.
Con nota depositata in giudizio il 22 aprile 2026, il commissario ad acta così nominato dichiarava di non avere alcuna competenza in materia e chiedeva di essere sostituito con altro soggetto. La questione giungeva pertanto all’esame del Collegio nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto fondata la richiesta di sostituzione presentata dal commissario ad acta. Il Collegio ha osservato che la dichiarazione di incompetenza, resa dal soggetto nominato in via sostitutiva, impedisce di fatto l’esecuzione della sentenza e rende necessaria l’individuazione di un diverso organo che possa dare concreta attuazione al giudicato.
L’ordinanza si inserisce nel quadro del giudizio di ottemperanza, nel quale la nomina del commissario ad acta rappresenta lo strumento per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Quando il commissario designato non sia in grado di provvedere, per ragioni oggettive di competenza, il giudice non deve instaurare un nuovo contraddittorio sull’obbligo sostanziale, già definito, ma può procedere direttamente alla sostituzione, con un provvedimento di natura meramente ordinatoria e integrativa della precedente statuizione.
Il Collegio ha pertanto nominato, in sostituzione del commissario ad acta originario, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire alle condizioni e nei termini specificati nella sentenza del TAR Lombardia n. 1734 del 16 aprile 2026.
La scelta è motivata dalla necessità di assicurare l’effettiva esecuzione della pronuncia attraverso un organo che, nell’ambito del proprio ufficio, disponga delle competenze contabili e gestionali necessarie per adottare i provvedimenti richiesti. L’ordinanza è stata così pronunciata all’esito della camera di consiglio, con dispositivo di mero rinvio alla motivazione per la definizione degli obblighi gravanti sul nuovo commissario.
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Nota della Redazione
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