Ottemperanza per ferie non godute del docente precario: fissato il termine per l’Amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3244 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, notificata e rimasta priva di esecuzione, integra i presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accolta la domanda, deve assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, che opererà solo su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia. La nomina di un organo dell’Amministrazione finanziaria quale commissario, essendo l’attività demandata rientrante nei suoi compiti istituzionali, non dà diritto ad alcun compenso. La condanna pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere negata quando, per l’esiguità dell’importo dovuto, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica, tale da risultare manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 821,90 a titolo di ferie non godute nell’anno scolastico 2016/17. A fronte della mancata esecuzione spontanea del giudicato, il creditore ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e che fosse disposta la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la fondatezza del ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato di essere rimasta inadempiente rispetto al giudicato. La sentenza da ottemperare risultava passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e notificata al Ministero in data 15 aprile 2025. Ricorrevano quindi tutti i presupposti per l’azione ex art. 112 cod. proc. amm.
Conseguentemente, il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il giudice ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’intervento del commissario è stato però condizionato a una specifica istanza del creditore, da presentarsi solo dopo il decorso del termine assegnato all’Amministrazione, con obbligo di completare l’incarico entro i successivi sessanta giorni.
Sulla questione del compenso, il Collegio ha precisato che, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali dell’organo nominato, alcun compenso è dovuto al commissario. Il TAR ha infine respinto la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., osservando che, attesa l’esiguità dell’importo, una simile condanna avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica per non essere manifestamente iniqua.
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Nota della Redazione
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