Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti si revoca solo con giudizio concreto di pericolosità (TAR Lombardia n. 3239 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero fondato su una motivazione articolata e non limitata alla circostanza dell’intervenuta condanna. La valutazione deve considerare la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato e la natura dei reati commessi, escludendo ogni automatismo in conseguenza di precedenti penali. La pericolosità sociale può essere legittimamente desunta da condanne recenti per reati di peculiare disvalore, dalla loro reiterazione e dall’assenza di legami familiari rilevanti.
Il Fatto
Il Questore di -OMISSIS- aveva revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo al ricorrente, denegando altresì il rilascio di un permesso ad altro titolo. Il provvedimento si fondava su un giudizio di pericolosità sociale basato su tre sentenze di condanna: per minaccia e lesioni, per lesioni e ricettazione e, infine, per violenza sessuale di gruppo nella forma attenuata.
Il ricorrente contestava il provvedimento, deducendo che il giudizio di pericolosità sarebbe stato dedotto automaticamente dai precedenti penali, che non si riferirebbero a reati ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia e per i quali il giudice penale aveva riconosciuto attenuanti generiche e benefici di legge. L’interessato affermava di svolgere regolare attività lavorativa in Italia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha richiamato l’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenendo conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Il Collegio ha fatto propri i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la revoca del permesso deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale articolato su più elementi, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza delle condanne riportate. Rileva anche la giurisprudenza della Corte EDU in materia di rispetto della vita privata e familiare.
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo: l’Amministrazione ha dato conto della particolare gravità delle condotte e della inesistenza di legami familiari rilevanti. Il giudizio di pericolosità risulta motivato con riferimento alla natura dei reati — minaccia, ricettazione e violenza sessuale — e alla loro reiterazione nel tempo, che esclude l’occasionalità e connota negativamente la personalità dell’interessato.
Il Collegio ha evidenziato che almeno due dei reati commessi sono a base violenta e che la reiterazione criminale delinea in termini sfavorevoli il livello di inserimento sociale. Il ricorrente non vantava alcuno dei legami familiari enumerati dall’art. 29 d.lgs. 286/1998 al momento dell’emanazione dell’atto.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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