Preclusione all’istanza di coltivazione superata e ricorso improcedibile (TAR Lombardia n. 3218 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., il ricorso avverso la nota con cui l’Amministrazione comunica che, a seguito dell’istanza presentata da un terzo, non è possibile presentare altre istanze per l’avvio dell’attività estrattiva su un Ambito Territoriale Estrattivo, qualora la stessa Amministrazione inviti successivamente il ricorrente, in qualità di titolare del diritto di coltivazione, a presentare istanza di autorizzazione alla coltivazione. È altresì inammissibile, per carenza di interesse attuale e concreto ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., il ricorso per motivi aggiunti avverso l’autorizzazione del progetto di gestione produttiva rilasciata al terzo, quando il procedimento concessorio non si sia ancora concluso e la lesione dedotta sia meramente ipotetica e non supportata dal tenore letterale dell’atto impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in area inserita nell’ATE a97 del Comune di Arena Po, impugnava la nota con cui la Provincia di Pavia comunicava che la controinteressata aveva presentato istanza per avviare l’attività estrattiva sul medesimo ambito e che, pertanto, non era possibile presentare altre istanze. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale che autorizzava il progetto di gestione produttiva presentato dalla società terza, nonché la nota con cui la Provincia, riconoscendola quale titolare del diritto di coltivazione, la invitava a presentare istanza di autorizzazione entro novanta giorni, precisando che solo in difetto sarebbe stata rilasciata al terzo la concessione di coltivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata con il ricorso introduttivo doveva ritenersi soddisfatta, poiché il provvedimento successivo aveva riconosciuto alla ricorrente la qualifica di titolare del diritto di coltivazione e l’aveva invitata a presentare la propria istanza. L’eventuale annullamento della nota originariamente impugnata non avrebbe, pertanto, prodotto alcuna concreta utilità, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso l’immediata lesività della determinazione di autorizzazione del progetto di gestione produttiva, in quanto il procedimento concessorio non si era ancora concluso: la stessa nota impugnata subordinava il rilascio della concessione al terzo alla mancata presentazione dell’istanza da parte della ricorrente, la quale avrebbe potuto precludere l’ottenimento del provvedimento da parte della controinteressata mediante la presentazione della propria domanda.
Il Collegio ha, inoltre, ritenuto non comprovata la dedotta lesione derivante dall’obbligo di aderire integralmente alla progettualità del terzo, evidenziando che la ricorrente non aveva richiesto la riapertura del procedimento volto alla modifica del progetto per ambiti territoriali estrattivi ai sensi dell’art. 11 della L.R. Lombardia n. 14/1998, né aveva richiesto una proroga del termine, né aveva presentato un proprio progetto. In assenza di tali adempimenti, non era possibile evincere quale sarebbe stato il riscontro dell’Amministrazione, con conseguente inammissibilità delle censure afferenti a poteri non ancora esercitati.
Da tali declaratorie è derivata l’infondatezza della domanda risarcitoria, formulata in via meramente futura ed eventuale. La peculiarità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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