Notifica del titolo esecutivo alla P.A.: è necessario l’indirizzo PEC del Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3207 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 (120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo) si applica anche al giudizio di ottemperanza quando questo costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata per l’adempimento di obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato. Ai fini del decorso di tale termine, la notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. La notifica eseguita presso il domicilio digitale presente nel solo registro IPA è valida esclusivamente in via sussidiaria, ovvero quando l’amministrazione non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. Ne consegue che la notifica a un indirizzo diverso da quello primario dell’ente non fa decorrere il termine dilatorio e rende inammissibile il successivo ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
Una docente, risultata vittoriosa in un giudizio ordinario conclusosi con la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante carta elettronica, delle somme relative alla c.d. carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione, costituitasi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il titolo esecutivo era stato notificato a un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri ovvero privo della formula esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la fattispecie, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 deve ritenersi applicabile anche al giudizio di ottemperanza allorquando questo abbia ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. Tale giudizio, infatti, costituisce uno strumento di esecuzione forzata alternativo a quello disciplinato dal codice di procedura civile, e la previsione del termine mira a consentire all’amministrazione di attivare il procedimento di pagamento spontaneo prima dell’introduzione della procedura giudiziale.
La decisione si concentra quindi sulla corretta individuazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per la notifica del titolo esecutivo. Il TAR osserva che, ai sensi dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, i pubblici elenchi da cui attingere per la notificazione degli atti sono il Registro INI-PEC, l’INAD, l’ANPR, il Registro delle PP.AA. e il ReGIndE. La possibilità di utilizzare il domicilio digitale presente sul Registro IPA è invece subordinata, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione, alla condizione che l’indirizzo non sia indicato nel Registro delle PP.AA.
Il Collegio ha pertanto affermato che, nel caso di specie, la notifica del titolo esecutivo non è stata validamente effettuata. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha, infatti, eletto quale proprio domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari l’indirizzo iscritto nel Registro delle PP.AA., il quale costituisce l’unico riferimento idoneo. La notifica eseguita presso l’indirizzo URP, estratto dal Registro IPA, è stata conseguentemente ritenuta invalida, non potendo trovare applicazione la disciplina sussidiaria in presenza di un indirizzo comunicato dalla stessa amministrazione.
Il TAR ha, infine, escluso che possa assumere rilievo la notifica effettuata a un diverso indirizzo PEC indicato in un comunicato ministeriale. Tale documento è stato qualificato come un mero atto organizzativo, privo di efficacia normativa, che non è idoneo a sostituire l’indirizzo elettronico primario dell’ente risultante dal Registro delle PP.AA. La mancata notifica del titolo presso la sede reale dell’ente ha determinato il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, con conseguente inammissibilità dell’azione.
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Nota della Redazione
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