Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lombardia n. 3182 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento del credito oggetto del titolo esecutivo, intervenuto nelle more del giudizio e attestato dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito, tuttavia, non implica automaticamente la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, la cui regolazione segue il principio della soccombenza virtuale e può condurre alla compensazione qualora il ricorso risulti inammissibile per la mancata notifica del titolo esecutivo presso la sede legale dell’ente debitore, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di Euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, sicché la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese di lite. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione depositava ordine di pagamento del credito e la ricorrente, con dichiarazione del 28 aprile 2026, dava atto dell’avvenuto accreditamento dell’importo, chiedendo comunque la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente all’orientamento consolidato in materia.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese avanzata dalla ricorrente in ossequio al principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha richiamato il proprio orientamento, a decorrere dalla sentenza della Sezione II, 17 marzo 2026, n. 1302, secondo cui il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando la notifica del titolo esecutivo, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, non sia stata effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, il cui indirizzo PEC deve essere estratto dal Registro delle PP.AA. (nella specie, dell’Amministrazione resistente).
In ragione di tale profilo di inammissibilità, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, pur a fronte dell’esito favorevole sostanziale per la ricorrente, determinato dal pagamento intervenuto.
La sentenza è stata infine dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa, come da dispositivo.
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Nota della Redazione
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