Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso principale travolge anche il ricorso incidentale (TAR Lombardia n. 3178 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso principale, intervenuta prima dell’udienza di discussione, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale declaratoria assorbe ogni questione relativa ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti, nonché ogni eccezione di rito o di merito. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso principale comporta altresì la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, venendo meno l’interesse a coltivarlo. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni sollevate e dell’accordo intervenuto tra le parti.
Il Fatto
La controversia trae origine da una procedura aperta, indetta da un’Università statale, per l’affidamento di un appalto misto di lavori e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del costituendo r.t.i. guidato dalla controinteressata, deducendo la carenza del requisito speciale di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale per le forniture e l’inidoneità della documentazione prodotta a comprova di tale requisito, chiedendo altresì il risarcimento del danno in forma specifica e l’inefficacia del contratto.
La controinteressata proponeva ricorso incidentale avverso la lex specialis, mentre l’amministrazione resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Su istanza della ricorrente, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all’istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente, con dichiarazione depositata in giudizio in data 23.5.2026, aveva dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, intervenuta prima dell’udienza di discussione, ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito le doglianze formulate. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione, sia di rito che di merito, sollevata dalle parti costituite.
Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità anche del ricorso incidentale, rilevando che, una volta venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso principale, viene meno anche l’interesse alla decisione del ricorso incidentale, che non può essere esaminato autonomamente.
In ragione della complessità delle questioni sollevate e dell’accordo raggiunto tra la ricorrente e la controinteressata, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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