Rigetto dell’astreinte e nomina del commissario ad acta nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3152 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente, accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando sin da subito il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La domanda di condanna al pagamento della astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pur astrattamente ammissibile, è respinta quando ricorrano «altre ragioni ostative» ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15/2014. Tali ragioni sussistono nella complessità del procedimento di attivazione della carta, coinvolgente una pluralità di soggetti, e nella natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale alla formazione.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00. La sentenza, notificata all’amministrazione il 14 maggio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della Cancelleria del 30 ottobre 2025.
Nonostante la notifica e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna all’esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di astreinte, con rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Pur non ravvisando preclusioni astratte all’applicabilità dell’istituto nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative», con specifico riferimento alle difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio.
Nella specie, il Collegio ha ritenuto sussistenti tali ragioni, valorizzando la complessità del procedimento di attivazione della carta elettronica del docente, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché la mole di contenzioso seriale. Ha inoltre sottolineato che il beneficio, per la modestia dell’importo e per la finalità di sostegno alla formazione, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, ma incentivo eventuale: ciò riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo.
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Nota della Redazione
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