L’intimazione di pagamento per prelievo latte è impugnabile solo per vizi propri (TAR Lombardia n. 3141 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, equiparabile a un atto di precetto in rinnovazione, è impugnabile esclusivamente per vizi propri, non per censure relative agli atti presupposti della catena procedimentale ormai divenuti definitivi. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle doglianze concernenti la quantificazione del prelievo supplementare e il calcolo degli interessi, atteso che il soggetto preposto alla riscossione non è tenuto a verificare l’esistenza o l’entità del debito iscritto a ruolo. Il credito per prelievo supplementare latte si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., mentre per gli interessi trova applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. La questione di anticomunitarietà dell’atto amministrativo integra motivo di annullabilità e non di nullità, rilevabile solo in assenza di atti inoppugnabili o di giudicato sfavorevole.
Il Fatto
La ricorrente, produttrice di latte bovino, impugnava l’intimazione di pagamento notificata da AGEA per un importo complessivo di € 85.716,95, relativa al prelievo supplementare latte. Dopo la reiezione dell’istanza cautelare, il Tribunale fissava l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La parte deduceva plurimi motivi, tra cui la pendenza di separato giudizio, il difetto di motivazione, la mancata allegazione della cartella presupposta e l’intervenuta prescrizione del credito. AGEA si costituiva in giudizio per contestare le avverse deduzioni, evidenziando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di riscossione del prelievo supplementare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato che estende tale giurisdizione anche all’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale, trattandosi di controversie concernenti la fase di attuazione del prelievo supplementare.
Nel merito, la Sezione ha richiamato il proprio precedente tra le stesse parti, confermato in appello, secondo cui la questione della anticomunitarietà dell’atto amministrativo configura un vizio di annullabilità e non di nullità. Tale vizio è rilevabile solo quando non sussistano atti precedenti della catena procedimentale divenuti inoppugnabili o un giudicato sfavorevole al produttore. Nella specie, il giudicato intervenuto sulla cartella presupposta e le pronunce di rigetto dei ricorsi avverso gli atti di accertamento precludevano ogni ulteriore contestazione.
Quanto alla natura dell’atto impugnato, il Tribunale ha precisato che l’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 costituisce un avviso al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da inviare se l’esecuzione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. La giurisprudenza, richiamata dal Collegio, ha assimilato tale atto al precetto in rinnovazione ex art. 480 c.p.c. Ne deriva l’inammissibilità delle censure sulla quantificazione del debito e degli interessi, potendo l’intimazione essere contestata solo per vizi propri. Il soggetto riscossore non è tenuto ad effettuare verifiche sull’entità del credito, attività di spettanza dell’ente impositore.
Infondate sono state altresì ritenute le censure sul difetto di motivazione, considerato che per atti già conosciuti dal contribuente non operano gli obblighi di allegazione di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 e all’art. 3 della legge n. 241/1990. Il Collegio ha infine escluso la prescrizione del credito, applicando il termine decennale per il credito principale e quello quinquennale per gli interessi. Nel caso concreto, la pendenza di plurimi giudizi, le molteplici intimazioni notificate e le richieste di rateizzazione presentate dalla stessa ricorrente hanno determinato effetti interruttivi permanenti, ulteriormente rafforzati dai periodi di sospensione legale connessi al passaggio dei ruoli tra Agenzia delle Entrate e AGEA e all’emergenza COVID-19.
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Nota della Redazione
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