Recesso della materia del contendere in ottemperanza per carta docente riconosciuta dal giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3098 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione abbia integralmente eseguito la sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla carta docente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere. La declaratoria di cessazione non esclude la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che segue il principio della soccombenza virtuale, atteso che l’esecuzione tardiva intervenuta nel corso del giudizio non elimina l’inadempimento originario. La liquidazione deve essere operata in misura ridotta, in considerazione della natura seriale della controversia e dell’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente il beneficio della carta docente, per un importo complessivo. L’Amministrazione, però, non aveva provveduto spontaneamente all’adempimento, nonostante la notifica della sentenza con richiesta di adempimento.
Pertanto, la parte interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Solo in prossimità della camera di consiglio, l’Amministrazione ha depositato una relazione dalla quale risultava l’avvenuto accredito delle somme dovute, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha aderito alla richiesta, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, quale condizione per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il TAR ha preso atto dell’intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, desumendone la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Ciononostante, il collegio ha ritenuto di dover regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’adempimento tardivo non fa venir meno l’iniziale inottemperanza all’obbligo giudizialmente sancito.
Quanto alla quantificazione, il TAR ha richiamato i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331 e Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, affermando il criterio della liquidazione ridotta dei compensi nelle controversie aventi carattere seriale relative alla carta docente, le quali non richiedono l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto nel singolo procedimento. In applicazione di tale indirizzo, le spese sono state liquidate in misura contenuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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