L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito, ma solo satisfattivo, e l’Amministrazione deve verificare capitale e interessi secondo il titolo (TAR Lombardia n. 3090 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma svolge esclusivamente la funzione di consentire il soddisfacimento della pretesa, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione debitrice, la quale è tenuta a verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ. e al titolo stesso. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni assegnato per adempiere, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa, senza diritto a compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare il Ministero al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa fondata e sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo azionato, avente efficacia di giudicato, legittima l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma ha la sola funzione di garantirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali già intervenuti. I conteggi prodotti dal creditore, quindi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, che dovrà verificare l’esatto ammontare del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi già versati, oltre agli accessori di legge e agli oneri di registrazione e notificazione, nonché agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni a determinare l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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