Procura alle liti generica e ricorso inammissibile dopo l’Adunanza plenaria (TAR Lombardia n. 3088 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire natura di procura speciale ex art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. Essa deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto, ed ogni elemento utile all’identificazione della controversia. La procura rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale non può ritenersi apposta in calce all’atto, ex art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.M. 28 luglio 2021, poiché non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. La carenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, non sanabile successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo; la parte interessata aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che la mancata presenza del difensore in camera di consiglio imponesse l’adozione dell’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: l’obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio sussiste solo quando i difensori compaiano in udienza, poiché l’assenza implica rinuncia implicita al diritto di controdedurre, secondo la giurisprudenza richiamata.
Nel merito, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su supporto cartaceo separato e notificata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, conteneva una formula atecnica e non indicava né il giudice adito, né gli estremi della sentenza da eseguire. Tale difetto non poteva essere superato applicando la regola, ex art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.M. 28 luglio 2021, per cui la procura si considera apposta in calce all’atto se rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica depositata con modalità telematiche: detta previsione, pur certificando l’autografia della sottoscrizione, non garantisce che la parte avesse consapevolezza del contenuto dell’atto di conferimento del potere.
Il Collegio ha quindi aderito all’orientamento secondo cui, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, non è più ammessa la sanatoria della procura carente, né la concessione dell’errore scusabile, poiché la sentenza dell’Adunanza plenaria ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. La pronuncia della Plenaria ha qualificato la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso, da rinvenirsi inderogabilmente al momento della proposizione dell’atto introduttivo. Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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