Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di mancato riscontro all’ordinanza istruttoria (TAR Lombardia n. 3040 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente, invitata dal giudice a precisare se permane l’interesse alla decisione nel merito, non fornisca alcun riscontro all’ordinanza istruttoria e non compaia alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm. L’inerzia processuale della parte costituisce elemento decisivo per ritenere implicitamente ma inequivocabilmente cessato l’interesse alla decisione, consentendo al giudice di dichiarare l’improcedibilità ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il proprio esame di laurea in Medicina e Chirurgia, lamentando il mancato riconoscimento della lode al voto di 110/110 conseguito, unitamente agli atti connessi e, per quanto occorrer possa, al regolamento didattico del corso di laurea. Si costituivano in giudizio l’Università e il Ministero dell’Università e della Ricerca, chiedendo la reiezione del ricorso.
Respinta la domanda cautelare con ordinanza del 17 dicembre 2024, il giudice, con ordinanza istruttoria presidenziale, chiedeva alle parti di precisare se permanesse l’interesse alla decisione del merito, aggiornando la situazione relativa alla vicenda oggetto del contenzioso, con l’espresso avvertimento che, in mancanza, il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile. La parte ricorrente non forniva alcun riscontro, mentre l’Università chiariva il permanere del quadro fattuale già rappresentato in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
La Sezione Quinta rileva che i difensori delle parti erano stati informati della fissazione del ricorso, ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. La parte ricorrente, tuttavia, non depositava memorie e non compariva all’udienza di discussione.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, e in particolare Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7063 del 2021 e C.G.A.R.S., n. 435 del 2022, secondo cui, nel caso in cui una parte sia compulsata da un’ordinanza istruttoria o da una comunicazione a dichiarare la permanenza del proprio interesse ad agire e rimanga inerte, il giudice può trarre elementi decisivi dal comportamento processuale della parte, che manifesta implicitamente, ma in modo inequivoco, l’attuale disinteresse alla definizione della controversia.
Da tale presupposto consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm. Le peculiarità della controversia e il complessivo andamento del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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