Accesso ai farmaci non irreparabile: respinta la cautelare per l’iscrizione al SSN (TAR Lombardia n. 687 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cognizione cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale deve essere respinta qualora manchi il periculum in mora, non potendo qualificarsi irreparabile il pregiudizio consistente nella necessità di procurarsi i medicinali a proprio carico, previa prescrizione medica specialistica, o mediante iscrizione volontaria al SSN, atteso che l’eventuale esborso economico è per sua natura suscettibile di integrale riparazione in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Tale valutazione prescinde dall’approfondimento delle complesse questioni tecnico-giuridiche oggetto di verifiche ministeriali, la cui delibazione è rimessa alla fase di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario aveva negato la sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a titolo obbligatorio e gratuito.
Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, deducendo il pregiudizio derivante dall’impossibilità di accedere ai medicinali necessari in assenza di iscrizione al SSN. Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia, il Ministero della Salute e l’ASST resistente, mentre la Commissione Europea non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto di poter prescindere, in questa fase di cognizione sommaria, dall’approfondimento della complessa questione implicata nella controversia. Tale questione risulta, infatti, ancora oggetto di «verifiche di natura tecnico-giuridica» presso la competente sede ministeriale, come emerge dalla nota del Ministero della Salute del 19/12/2025 depositata in atti dalla difesa della Regione Lombardia. La definizione nel merito della questione è, pertanto, rimessa alla successiva fase di giudizio.
Il giudizio cautelare si è concentrato, quindi, esclusivamente sulla sussistenza del periculum in mora. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che il pregiudizio allegato dal ricorrente non possieda il carattere della irreparabilità richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha osservato che non risulta preclusa all’istante la possibilità di procurarsi i medicinali di cui abbisogna, acquistandoli a proprio carico previa presentazione di prescrizione medica specialistica, anche in assenza di iscrizione al SSN. In alternativa, l’accesso ai farmaci potrebbe essere garantito tramite la prescrizione del medico di medicina generale, a seguito di iscrizione volontaria al SSN. In entrambi gli scenari, l’accesso ai farmaci sarebbe comunque assicurato.
Il Tribunale ha, infine, precisato che l’eventuale sacrificio economico sopportato dal ricorrente per procurarsi i medicinali sarebbe pienamente riparabile in caso di accoglimento del ricorso nel merito, non integrando pertanto un danno grave e irreversibile tale da giustificare la misura cautelare richiesta. La particolarità della controversia ha indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese della presente fase processuale.
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Nota della Redazione
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