Inammissibile l’ottemperanza proposta dopo la scadenza del termine di utilizzo della carta docente (TAR Lombardia n. 2997 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge una funzione attuativa della statuizione, senza disporre di poteri cognitivi che integrino o completino il comando giudiziale. Ove la sentenza azionata assegni un termine per l’utilizzo dei benefici riconosciuti, il ricorso proposto dopo la scadenza di detto termine è inammissibile per intervenuta decadenza, non potendo il giudice dell’ottemperanza ampliare la portata effettuale del giudicato ex art. 2909 cod. civ..
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto a usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante due buoni elettronici per la c.d. carta docente, relativi agli anni 2020/2021 e 2021/2022, “da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione della sentenza”.
Con ricorso notificato in data 8.7.2025, la ricorrente adiva il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione alla predetta pronuncia. Il Ministero si costituiva per resistere, eccependo la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3-bis, cod. proc. amm., l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato in data successiva alla scadenza del termine di due anni dalla pubblicazione della sentenza del giudice ordinario, termine entro il quale i crediti elettronici avrebbero potuto essere fruiti.
La sentenza richiama il principio per cui, nel giudizio di ottemperanza avverso una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo è investito della sola interpretazione della decisione, non disponendo di poteri cognitivi con effetti di integrazione e completamento del comando giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25344 del 2009).
In particolare, il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro assume natura di giudizio prevalentemente esecutivo, caratterizzato dalla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia sottostante al giudicato. Tale giudice non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale, in violazione dell’art. 2909 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 5654 del 2025).
Alla luce di tali limiti, poiché la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto alla ricorrente due buoni elettronici da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione, il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile, essendo stato proposto quando il termine assegnato era ormai decorso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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