Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento in ottemperanza (TAR Lombardia n. 2989 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere consegue all’avvenuto integrale adempimento, nelle more del giudizio, dell’obbligo di pagamento delle somme liquidate nel giudicato azionato. L’accertamento del sopravvenuto pagamento, risultante dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. L’Amministrazione rimasta inerte fino alla proposizione del ricorso è considerata virtualmente soccombente e, pertanto, è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura equitativa e distratte in favore del difensore della parte vittoriosa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda proposta dal ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannando l’Amministrazione al pagamento di determinate somme. A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo esecutivo giudiziale da parte dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per contrastare le pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in forma camerale, trattandosi di ottemperanza al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, materia per la quale l’art. 114 cod. proc. amm. prevede il rito camerale. In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha depositato una memoria dalla quale è emerso che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto della condanna, satisfacendo così integralmente la pretesa creditoria azionata in executivis.cessazione della materia del contendere, previsto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione tale da rendere del tutto incolpevole la persistenza della lite e da determinare il venir meno di ogni residua utilità per la parte ricorrente alla prosecuzione del processo. Nel caso di specie, l’avvenuto pagamento delle somme richieste ha integrato gli estremi di tale sopravvenienza, rendendo superflua ogni ulteriore statuizione in ordine alla domanda di ottemperanza. La circostanza che il pagamento sia avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso ha assunto rilievo ai fini della regolazione delle spese di lite.
Il Collegio ha, quindi, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese del giudizio, qualificandolo come parte virtualmente soccombente. Tale qualificazione trova fondamento nel principio per cui, nei giudizi di ottemperanza, l’Amministrazione che ha dato esecuzione al giudicato solo successivamente alla instaurazione del giudizio ha dato causa al ricorso e non può sottrarsi alla relativa condanna alle spese. La liquidazione è stata effettuata in via equitativa nell’importo di € 800,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 93 cod. proc. civ. e 26 cod. proc. amm., in ragione della dichiarata anticipazione delle spese da parte del patrocinatore. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’Amministrazione soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.