Recupero dell’indebito retributivo e legittimo affidamento del dipendente pubblico (TAR Lombardia n. 2981 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego non privatizzato, la percezione di emolumenti non dovuti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme, in applicazione dell’art. 2033 cod. civ., senza che la buona fede del percettore e il suo legittimo affidamento costituiscano ostacolo al recupero. Detto recupero non è configurabile come esercizio di potere autoritativo, bensì come atto paritetico di natura vincolata, con la conseguenza che non trovano applicazione le garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990. Per la giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, è sufficiente la natura paritetica dell’atto, non anche la sua natura provvedimentale. In tema di ricorso collettivo, l’esame di un motivo riferito alla sola posizione di uno dei ricorrenti è inammissibile, difettando l’identità delle situazioni sostanziali e processuali richiesta dalla giurisprudenza.
Il Fatto
Alcuni dipendenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) hanno impugnato la Delibera del 2 dicembre 2021, con cui l’Autorità, in applicazione dell’art. 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha disposto una nuova modalità attuativa della riduzione del trattamento economico accessorio, prevedendo un taglio lineare del 20% su ciascuna voce e ordinando il recupero delle differenze per gli anni 2014, 2015 e 2016, mediante riduzione degli accantonamenti per l’indennità di fine rapporto. I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento, nonché l’illegittimità dei provvedimenti di recupero.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, affermando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. e dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. In tale ambito, ha precisato la Corte, il giudice amministrativo conosce anche delle obbligazioni patrimoniali scaturenti dal rapporto mediante atti paritetici, per cui la mancanza della natura provvedimentale dell’atto non ne esclude la cognizione diretta.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che l’azione dell’ARERA configurasse un mutamento interpretativo retroattivo su retribuzioni già maturate. L’applicazione della norma, prima del contestato mutamento, era avvenuta a titolo provvisorio, come comunicato dall’Amministrazione ai dipendenti. Ne consegue l’insussistenza di un consolidato affidamento tale da imporre l’adozione delle sole misure future, nonché l’inapplicabilità del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti paritetici di liquidazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, della natura doverosa della ripetizione dell’indebito. La percepzione di emolumenti non dovuti impone all’Amministrazione di agire in ripetizione ex art. 2033 cod. civ., non essendo la buona fede del dipendente di ostacolo al recupero, con il solo temperamento delle modalità non eccessivamente onerose. La pronuncia richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023 che, nel valorizzare la categoria dell’inesigibilità e i rimedi della rateizzazione e della tutela risarcitoria, ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ. rispetto all’art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU.
Il terzo motivo è stato respinto, ritenendo il Collegio che l’ARERA non abbia travisato il parere della Corte dei Conti, di carattere generale e non limitato a singole annualità. Parimenti infondato è stato dichiarato il quarto motivo, relativo ai vizi di motivazione e istruttoria delle comunicazioni di recupero: trattandosi di atti a contenuto vincolato, non sono dovute le garanzie partecipative della legge n. 241/1990. Infine, il quinto motivo, concernente la compensazione, è stato dichiarato inammissibile, in quanto riferito esclusivamente alla posizione di una sola ricorrente, in difetto dell’identità delle situazioni giuridiche richiesta per il ricorso collettivo.
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Nota della Redazione
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