Procura speciale generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2970 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la procura alle liti conferita su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale deve contenere gli elementi identificativi della controversia, con l’indicazione dell’autorità giudiziaria adita, dell’oggetto e delle parti. La mera allegazione telematica della copia digitalizzata della procura al ricorso non integra l’ipotesi della procura apposta in calce, che postula la congiunzione materiale tra i documenti e l’anteriorità o la contestualità del rilascio rispetto alla redazione dell’atto. La carenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non sanabile mediante il meccanismo di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., né rimediabile attraverso la concessione dell’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Tre docenti, già vittoriose davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, hanno proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lombardia. Nonostante il giudicato formatosi e la notifica alla Amministrazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva erogato il beneficio economico. Il ricorso per ottemperanza, depositato l’11.12.2025, era stato affidato a difensori muniti di procura rilasciata su foglio separato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per la genericità della procura alle liti. La delega, redatta su supporto analogico separato, non indicava il Tribunale amministrativo adito, né gli estremi della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, limitandosi a un generico riferimento alla fase di ottemperanza per il riconoscimento della Carta docente. Tale formulazione, ad avviso del Collegio, non soddisfa i requisiti della procura speciale prescritti dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., dovendo la stessa recare l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria davanti alla quale agire.
La Corte ha escluso che la fattispecie potesse rientrare nell’eccezione della procura apposta in calce al ricorso, che assorbe il requisito della specialità grazie alla relazione fisica tra i documenti. Tale eccezione, ha precisato, non è estensibile all’ipotesi disciplinata dall’art. 8, comma 3, lett. b, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, in cui la procura, rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente, non garantisce che il sottoscrittore avesse contezza del contenuto dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, ponendosi in dissonanza con il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso.
Il Collegio ha quindi disatteso l’orientamento giurisprudenziale più risalente che riteneva valida la procura digitalizzata allegata alla PEC di notifica, ritenendo che la congiunzione fisica dei documenti sia necessaria solo per attribuire al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione. Quanto alla sanabilità del vizio, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, la cui carenza non può essere rinnovata ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. Nemmeno l’errore scusabile è stato ritenuto concedibile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
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Nota della Redazione
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