Il risarcimento per l’esecuzione di sanzioni accessorie segue la giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2951 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno derivante dall’esecuzione di un provvedimento sanzionatorio accessorio per violazione del Codice della strada, quale la cessione al custode acquirente del veicolo confiscato, non muta la natura della controversia né radica la giurisdizione del giudice amministrativo. La cessione al custode acquirente non costituisce provvedimento autonomo rispetto al procedimento sanzionatorio, ma segmento esecutivo inscindibilmente collegato alla confisca. Il danno lamentato è conseguenza diretta dell’esecuzione di sanzioni amministrative, la cui cognizione è interamente devoluta al giudice ordinario secondo il rito dell’opposizione disciplinato dalla legge n. 689/1981 e dalle disposizioni del Codice della strada. La domanda risarcitoria segue pertanto la giurisdizione sulla cognizione della legittimità delle sanzioni stesse, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un autoveicolo, impugnava dinanzi al Giudice di Pace i verbali e i provvedimenti accessori di fermo amministrativo, confisca e affidamento in custodia del veicolo, disposti per una violazione del Codice della strada contestata non a lei ma a un terzo conducente. Ottenuta la sospensione cautelare nel giugno 2021 e la sentenza favorevole di annullamento depositata l’11.11.2022, la ricorrente apprendeva solo con comunicazione del 21.12.2022 che, nelle more del giudizio e senza alcuna comunicazione, l’Amministrazione aveva già ceduto il veicolo alla depositeria il 04.06.2020 per il prezzo di euro 386,10.
La ricorrente proponeva quindi dinanzi al TAR domanda di risarcimento del danno per l’importo di euro 8.100,00, deducendo la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, l’irragionevolezza dell’azione amministrativa e l’incongruità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato del veicolo. L’Amministrazione resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi correlati a poteri sanzionatori devoluti al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che l’intera vicenda, dalla contestazione della violazione alla gestione del bene confiscato, si inscrive nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di circolazione stradale. Il fermo, la confisca e l’affidamento in custodia costituiscono sanzioni accessorie rispetto alla violazione contestata, e la cessione al custode acquirente è atto che si colloca nella medesima sequenza procedimentale quale conseguenza della confisca disposta ai sensi dell’art. 213 del Codice della strada.
Il Collegio ha precisato che le controversie relative alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada e ai provvedimenti accessori sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il rito dell’opposizione disciplinato dalla legge n. 689/1981 e dalle disposizioni del Codice della strada. La ricorrente aveva correttamente attivato tale giurisdizione, impugnando i verbali dinanzi al Giudice di Pace e ottenendo la sospensione cautelare e la successiva sentenza favorevole.
Il TAR ha quindi escluso che la domanda risarcitoria per il danno derivante dalla cessione del veicolo potesse mutare la natura della controversia, trattandosi di danno conseguenza diretta dell’esecuzione di provvedimenti sanzionatori accessori la cui cognizione è interamente devoluta al giudice ordinario. La cessione al custode acquirente, ancorché qualificabile come atto amministrativo, non è provvedimento autonomo ma segmento esecutivo, inscindibilmente collegato alla confisca.
Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 19664 del 2020 e n. 15571 del 2021 in tema di giurisdizione sulle sanzioni accessorie, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ove la causa sia riassunta nel termine di legge. Le spese di lite sono state compensate per la natura della controversia e l’obiettiva incertezza sulla qualificazione giuridica degli atti.
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Nota della Redazione
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