Lo scindibile provvedimento autorizzatorio unico non impone l’identità di esito tra VIA e progetto attuativo (TAR Lombardia n. 2946 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 non richiede necessariamente un esito unitario in senso sostanziale: può legittimamente comprendere determinazioni di segno diverso, quando queste riguardino profili autonomi e separabili. Ne consegue che la valutazione di impatto ambientale positiva con prescrizioni e l’approvazione del progetto di gestione produttiva possono coesistere con il rigetto del progetto attuativo, ove l’ostacolo (nella specie, l’indisponibilità della viabilità di accesso) sia specifico e potenzialmente superabile. L’unitarietà formale del provvedimento non elide l’autonomia funzionale delle singole determinazioni confluite: la VIA e la valutazione di incidenza sono pronunce dotate di autonoma portata lesiva, il cui merito non è sindacabile da chi non le abbia tempestivamente impugnate. Il piano cave, avendo natura programmatoria, non è immediatamente lesivo: l’interesse all’impugnazione sorge con il provvedimento che approva in concreto il progetto.
Il Fatto
Il Comune di Novate Mezzola ha impugnato la determina con cui la Provincia di Sondrio ha concluso il procedimento autorizzatorio unico per un ambito estrattivo: da un lato, ha espresso pronuncia di compatibilità ambientale positiva con prescrizioni e ha approvato il progetto di gestione produttiva; dall’altro, ha rigettato il progetto attuativo relativo alla fase 1 del lotto I, per l’indisponibilità della viabilità di accesso. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della scissione dell’esito procedimentale e plurimi vizi istruttori e motivazionali riguardanti la stabilità del versante, l’uso di esplosivo, l’interferenza con le opere di messa in sicurezza e l’utilizzo dell’acqua. Sono intervenute la Provincia e la società controinteressata, eccependo l’improcedibilità del ricorso e la sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della nuova perimetrazione della frana attiva e dell’archiviazione di una successiva istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, affermando che il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 è per definizione normativa un atto unitario, legittimamente impugnabile nella sua interezza. Ha tuttavia precisato che l’unitarietà formale non elide l’autonomia funzionale delle singole determinazioni: la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza sono pronunce autonomamente lesive, il cui merito non è sindacabile da chi non le abbia specificamente contestate nei termini.
Il Collegio ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse: la nuova perimetrazione della frana attiva non è un dato consolidato, essendo stata impugnata in un distinto giudizio; l’archiviazione riguarda solo la nuova istanza e non l’efficacia del provvedimento; la condizione contenuta al punto 7 del dispositivo non opera come clausola di automatica caducazione, ma impone un obbligo di modifica e di aggiornamento della valutazione ambientale.
Nel merito, i motivi sulla struttura del provvedimento sono infondati. Il provvedimento autorizzatorio unico può avere esito scindibile: il progetto di gestione produttiva, ex art. 11 della L.R. n. 14/1998, ha carattere generale; il progetto attuativo, ex art. 14 della stessa legge, attiene alle condizioni concrete di esercizio e presuppone la disponibilità degli accessi. L’indisponibilità della viabilità è un ostacolo specifico e superabile, che non pregiudica la compatibilità ambientale.
Le censure sulla qualità dell’istruttoria sono state infine dichiarate inammissibili: dai verbali della conferenza e dal contributo di ARPA risulta che tutti i profili dedotti (esplosivo, stabilità e risorsa idrica) sono stati discussi proprio nell’ambito dell’istruttoria ambientale. Le relative valutazioni tecniche, confluite nella pronuncia di compatibilità positiva, avrebbero dovuto esserne oggetto di specifica impugnazione.
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Nota della Redazione
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