Permesso di soggiorno: il giudice cautelare impone il riesame per motivi di salute (TAR Lombardia n. 669 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presenza di precedenti penali, anche per reati ostativi di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, non esclude di per sé che l’amministrazione debba valutare, in sede di riesame, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno a diverso titolo. Tale valutazione deve essere operata bilanciando caso per caso il giudizio di pericolosità sociale con i diritti fondamentali dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla salute. La mancata considerazione di tale bilanciamento rende il provvedimento di diniego suscettibile di sospensione cautelare, laddove la posizione del ricorrente risulti interinalmente meritevole di un motivato riesame da parte dell’autorità amministrativa.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura di Milano rigettava l’istanza, notificando apposito preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il provvedimento di diniego si fondava sia sulla carenza dei requisiti oggettivi – quali il test di conoscenza della lingua italiana e la dimostrazione di redditi minimi – sia su un giudizio di pericolosità sociale basato sulla presenza di plurimi precedenti penali.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e deducendo, tra i motivi di doglianza, la mancata valutazione della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, tenuto conto delle proprie condizioni di salute.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in composizione monocratica all’esito della camera di consiglio, ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. In relazione alla parte del provvedimento che respinge l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il Collegio ha ritenuto che esso resista alle censure prospettate, attesa la sussistenza di una sentenza di condanna divenuta definitiva per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
Tuttavia, il giudice amministrativo ha accolto le doglianze con cui parte ricorrente lamentava che l’amministrazione avesse indebitamente escluso la possibilità di rilasciare altro permesso di soggiorno a diverso titolo. Sul punto, la motivazione richiama il principio espresso dalla Corte costituzionale, sentenza n. 252/2001, in base al quale occorre operare un bilanciamento caso per caso tra la pericolosità sociale del soggetto e il diritto alla salute.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che l’istanza cautelare dovesse essere accolta limitatamente a tale profilo, disponendo che la posizione del ricorrente fosse sottoposta a un motivato riesame da parte dell’amministrazione, la quale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, anche alla luce della documentazione sanitaria depositata in giudizio. La decisione richiama, sul punto, il precedente del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 27.03.2024, n. 301.
Conseguentemente, il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame e ha fissato la camera di consiglio del 3.12.2026 per il prosieguo della fase cautelare, onerando la parte più diligente di versare in atti la prova dell’esito del nuovo procedimento nel termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese della fase.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.