L’accesso ex art. 116 c.p.a. non consente la consegna dell’originale del documento (TAR Lombardia n. 2876 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso disciplinato dall’art. 22 legge n. 241/1990 si sostanzia “nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”: esso non attribuisce, pertanto, il potere di pretendere la consegna dell’originale del documento, che deve rimanere nella disponibilità dell’amministrazione. Ove occorra per la tutela dei propri interessi, il privato può richiedere una copia attestata conforme all’originale, senza che tale facoltà si confonda con l’esercizio del diritto di accesso. È infondata la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. proposta avverso il diniego di consegna dell’originale di una raccomandata, qualora l’amministrazione abbia già trasmesso copia del provvedimento e dei relativi allegati.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui Aler Milano aveva ridotto da 27,070 a 16,070 il punteggio ISBAR attribuitogli in relazione alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L’atto sarebbe stato notificato a mezzo raccomandata A/R, non ritirata dal destinatario. Ottenuta copia della raccomandata a dicembre 2025, il ricorrente chiedeva all’amministrazione di poter ritirare l’originale, ricevendo un diniego comunicato unitamente alla scansione della raccomandata e al tracciamento del postalizzatore con causale “destinatario sconosciuto”.
Il ricorrente adiva quindi il TAR, proponendo l’azione di annullamento del provvedimento e, contestualmente, la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. avverso il diniego formatosi sull’istanza volta a ottenere la consegna, in originale, della raccomandata di notifica. L’amministrazione si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato la richiesta del ricorrente, osservando che le comunicazioni trasmesse in data 13, 14 e 16 dicembre 2025 erano volte unicamente a “ritirare la raccomandata in originale”, senza directa attinenza con l’esercizio del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990.
La disciplina dell’accesso, ha precisato il Collegio, è finalizzata a consentire ai cittadini l’ostensione della documentazione nella disponibilità dell’amministrazione mediante visione ed estrazione di copia. L’art. 22, comma 1, legge n. 241/1990 definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi: da ciò consegue che l’originale del documento deve rimanere agli atti dell’amministrazione e non può esserne richiesta la consegna.
I giudici hanno inoltre evidenziato che, laddove occorra per la tutela dei propri interessi, il privato può comunque richiedere una copia attestata conforme all’originale, esercizio che resta distinto dall’accesso, il quale rimane subordinato ad altri presupposti.
Nel caso di specie, risultava già trasmessa al ricorrente copia del provvedimento impugnato, unitamente alla scansione della raccomandata e dei dettagli della spedizione: l’amministrazione aveva pertanto già soddisfatto l’esigenza conoscitiva sottesa alla domanda, rendendo l’istanza di consegna dell’originale priva di fondamento.
La domanda di accesso è stata conseguentemente respinta, con rimessione sul ruolo ordinario dell’azione impugnatoria ex art. 29 cod. proc. amm. ai fini della fissazione dell’udienza pubblica, e spese regolate con la sentenza definitiva. Il TAR ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.