Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS non è sanzione accessoria (TAR Lombardia n. 2801 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio pubblico, disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 12 del D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017, costituisce provvedimento di natura cautelare e preventiva, non già sanzione amministrativa accessoria. Essa è del tutto autonoma rispetto all’illecito amministrativo accertato con verbale di contestazione, sicché la sua adozione non presuppone l’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione, né è esclusa dall’intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale, che integra acquiescenza alla contestazione e non elide la rilevanza giuridico-fattuale della violazione reiterata. La misura può essere adottata, nei limiti di durata massima di quindici giorni, quando la reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali di cui all’art. 50, commi 5 e 7, d.lgs. n. 267/2000 configuri un pericolo per l’ordine, la moralità pubblica o la sicurezza dei cittadini.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio pubblico in zona centrale di Milano, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione della licenza per tre giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 100 T.U.L.P.S. e 12 del D.L. n. 14/2017. Il provvedimento era stato adottato per la reiterata violazione di un’ordinanza sindacale, che limitava gli orari di somministrazione e l’uso dei plateatici nell’area della c.d. movida, accertata dalla Polizia locale in due occasioni. La società aveva presentato osservazioni, deducendo, tra l’altro, la natura accessoria della misura, la carenza dei presupposti, la mancata applicazione dell’art. 16 della L. n. 689/1981 per intervenuto pagamento in misura ridotta e una questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. Il Comune di Milano non si costituiva, mentre la Questura resisteva al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso preliminarmente la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D.L. n. 14/2017, ritenendola manifestamente infondata. Il Collegio ha osservato che il decreto-legge, come convertito, introduce un modello di sicurezza urbana fondato sull’integrazione tra i diversi livelli di governo, che non esclude l’intervento statale quando emergano profili che trascendono la dimensione meramente locale. La misura di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. conserva natura preventiva, essendo posta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, materie di competenza statale.
Nel merito, i motivi di ricorso sono stati esaminati congiuntamente in quanto connessi e giudicati infondati. La tesi centrale della ricorrente, secondo cui la sospensione questorile sarebbe una sanzione accessoria rispetto all’ordinanza-ingiunzione, è stata respinta. La Corte ha chiarito che l’istituto di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. àncora il suo ambito di applicazione a tre distinte fattispecie: i tumulti o gravi disordini, l’essere il locale abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero la costituzione di un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità o la sicurezza dei cittadini. La disciplina speciale dell’art. 12 del D.L. n. 14/2017 richiede, per la sospensione, la reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali adottate ex art. 50, commi 5 e 7, TUEL, congiuntamente alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’art. 100 T.U.L.P.S.
La violazione dell’ordinanza rappresenta, quindi, uno dei possibili presupposti di fatto, mentre il potere del Questore di sospendere l’attività resta autonomo e discrezionale, di natura cautelare e preventiva, e non può superare il limite massimo di quindici giorni. Tale ricostruzione è supportata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, citata in sentenza, che qualifica la misura come strumento di prevenzione volto a tutelare la collettività, censurabile solo per macroscopici vizi di travisamento, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione, in ragione del bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la tutela della pubblica incolumità.
Da questa premessa discende l’infondatezza dei motivi che invocavano l’applicazione dell’art. 16 della L. n. 689/1981. Il pagamento in misura ridotta della sanzione, pur estinguendo l’illecito pecuniario, non priva di rilevanza la violazione reiterata ai fini dell’art. 100 T.U.L.P.S., configurando anzi un comportamento acquiescente. Il Tribunale ha infine giudicato legittimo il provvedimento impugnato, in quanto la violazione commessa era consistita nell’aver consentito l’uso del plateatico oltre l’orario consentito, fattispecie che incide sulla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e sulla prevenzione di fenomeni di criminalità comune. Per l’effetto, è stata respinta anche la domanda risarcitoria, mancando il requisito del danno ingiusto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.