Revisione prezzi e rinnovo CCNL prevedibile: no all’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (TAR Lombardia n. 2788 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione prezzi, inserita ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, subordina l’aggiornamento del corrispettivo al superamento della soglia del dieci per cento del prezzo complessivo del contratto, valutato con riguardo all’intero appalto e non alle singole voci di costo. La stazione appaltante, nell’esercizio di una potestà non vincolata, deve ponderare anche l’interesse al contenimento della spesa e l’equilibrio tra fase di esecuzione e fase di aggiudicazione. Il rinnovo del CCNL non integra una circostanza imprevista e imprevedibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, ove sia ragionevolmente prevedibile secondo il canone della diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ., dovendo l’operatore tenerne conto già in sede di offerta.
Il Fatto
Una società aggiudicataria di un appalto di servizi di vigilanza, subentrata alla precedente affidataria, presentava istanza di revisione prezzi e compensazione alla stazione appaltante, deducendo il rinnovo del CCNL di categoria intervenuto dopo la presentazione dell’offerta ma prima dell’aggiudicazione.
La stazione appaltante rigettava l’istanza, rilevando che la variazione complessiva del costo del servizio era inferiore alla soglia del dieci per cento. Avverso il diniego la società proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 4 delle condizioni generali di contratto e degli artt. 106, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016 e 29 del d.l. n. 4/2022, nonché la contraddittorietà dell’agire della stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto qualificato l’istanza: la gran parte di essa era riconducibile alla clausola revisionale espressa di cui all’art. 4 delle condizioni generali di contratto, riconducibile all’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, e solo in parte all’ipotesi di cui alla lett. c) dello stesso articolo.
Quanto al meccanismo revisionale contrattuale, il Collegio ha affermato che l’attivazione è subordinata al superamento della soglia del dieci per cento del prezzo pattuito e che la relativa autorizzazione non è espressione di una potestà vincolata. La stazione appaltante deve infatti valutare un complesso fascio di interessi pubblici e privati, tra cui l’interesse al contenimento della spesa; l’onere di provare la necessità dell’adeguamento grava sull’appaltatore. La valutazione della variazione va svolta in relazione all’intero appalto e non alle singole voci di costo, secondo l’interpretazione già accolta dalla giurisprudenza della Sezione.
Con riguardo all’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la variazione del costo della manodopera non altera l’oggetto o l’ambito dell’appalto, ma comporta adeguamenti imposti dalla regolazione del mercato del lavoro, con finalità distinta dal riequilibrio contrattuale proprio della revisione prezzi.
Quanto al presupposto della imprevedibilità, il Collegio ha escluso che il rinnovo del CCNL del 16.02.2024 potesse considerarsi una circostanza imprevista e imprevedibile. Il precedente rinnovo del 30.05.2023, con la c.d. “nota di raccordo”, prevedeva incontri semestrali per monitorare la congruità dei parametri e individuare correttivi migliorativi, rendendo evidente la precarietà delle condizioni economiche. L’operatore economico esperto e diligente avrebbe dovuto tener conto del verosimile aumento dei costi già in sede di elaborazione dell’offerta.
Respinta la domanda risarcitoria per la legittimità dell’atto impugnato, la sentenza ha compensato le spese per la novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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