Ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo l’erogazione della Carta docente (TAR Lombardia n. 2780 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella esecuzione di una sentenza passata in giudicato è improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, nelle more del giudizio, abbia comunque eseguito integralmente il comando giudiziale, provvedendo a soddisfare la pretesa del ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento della piena soddisfazione della pretesa azionata, non essendo sufficiente un adempimento meramente parziale o tardivo rispetto alla scadenza. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che abbia resistito al ricorso per ottemperanza senza dare esecuzione alla sentenza prima della proposizione del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, ancorché il giudizio si definisca con una pronuncia di rito.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 935/2025 depositata il 26 febbraio 2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per un importo di € 500,00 annui. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 3 luglio 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 7 agosto 2025.
Nonostante il giudicato, l’Amministrazione scolastica non aveva provveduto a erogare il beneficio, sicché la docente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, ha rilevato che, nel corso del giudizio di ottemperanza e prima della camera di consiglio del 21 maggio 2026, l’Amministrazione resistente aveva provveduto a erogare alla ricorrente quanto riconosciutole con la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione. La difesa della ricorrente ha espressamente segnalato l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa, circostanza che ha determinato l’esaurimento della finalità propria del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha qualificato l’ipotesi come cessazione della materia del contendere, distinguendola dalla sopravvenuta carenza di interesse: nel caso di specie, infatti, non veniva meno l’interesse strumentale alla definizione del giudizio, ma veniva meno l’oggetto della controversia, poiché il comando contenuto nell’ottemperanda sentenza era stato integralmente eseguito. La piena satisfattività dell’adempimento tardivo rendeva improcedibile il ricorso, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la pronuncia del giudice dell’ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di porle a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, atteso che l’inerzia nell’esecuzione della sentenza passata in giudicato aveva reso necessario il ricorso alla sede giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto in via giudiziale. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che aveva resistito anche nel giudizio di ottemperanza senza aver prima adempiuto, ha giustificato la condanna al pagamento delle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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