L’inottemperanza dell’amministrazione per il mancato pagamento della carta docente attiva l’ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2768 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento delle somme liquidate in favore del docente a titolo di carta docente, integra gli estremi dell’inottemperanza al giudicato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione resistente, non contestata nell’an e nel quantum, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza, ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza diritto a compenso trattandosi di attività istituzionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente l’importo complessivo di € 2.000,00 per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 a titolo di carta docente. Nonostante la notifica della sentenza, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse dichiarata l’inottemperanza e nominato un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sul merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato l’inerzia dell’amministrazione, la quale, costituitasi con memoria di stile, non aveva fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura né aveva contestato il credito nell’an e nel quantum. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, precisando che questi avrebbe assunto le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione. Il commissario avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite un funzionario delegato. L’attività demandata è stata ritenuta rientrante nei compiti istituzionali del commissario, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso.
Quanto alle spese, il Collegio ha accolto la domanda di condanna, liquidandole nella misura e secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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