Il parere postumo della Soprintendenza sana la violazione formale del vincolo indiretto (TAR Lombardia n. 2769 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere positivo della Soprintendenza, reso successivamente alla realizzazione di un intervento su bene gravato da vincolo indiretto, è idoneo a sanare la violazione formale dell’obbligo di autorizzazione preventiva previsto dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. L’art. 160, primo comma, del d.lgs. n. 42/2004 introduce un’ipotesi di sanatoria sostanziale per le violazioni formali che non abbiano prodotto un danno all’interesse culturale protetto: l’ordine di ripristino presuppone, infatti, la sussistenza di un danno, non la mera inosservanza dell’obbligo autorizzatorio. Ne consegue che l’accertamento, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, dell’insussistenza del danno legittima il mantenimento dell’opera e preclude l’adozione delle sanzioni ripristinatorie.
Il Fatto
Le ricorrenti segnalavano al Comune e alla Soprintendenza la realizzazione di un box autorimessa di proprietà dei confinanti, ritenuto abusivo per la mancata acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, in quanto l’area era gravata da vincolo indiretto posto a tutela di una vicina chiesa, nonché per la mancata autorizzazione sismica. Non avendo ricevuto riscontro, proponevano azione avverso il silenzio. Il Comune, con nota del 19 ottobre 2023, riscontrava negativamente l’istanza, confermando la legittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2021; tale atto era impugnato con motivi aggiunti. Con sentenza n. 593 dell’1 marzo 2024, il TAR dichiarava l’improcedibilità del ricorso sul silenzio, disponendo la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario per la domanda di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la nota comunale impugnata si fondava sul parere positivo della Soprintendenza, espresso l’11 ottobre 2023, ossia a opera ormai realizzata. La questione centrale verteva sulla possibilità di considerare tale parere postumo come sanante, nonostante la mancata acquisizione preventiva dell’autorizzazione rendesse, secondo le ricorrenti, inefficace il permesso di costruire e insanabile l’intervento.
Richiamati gli artt. 45 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004 in tema di vincolo indiretto, il TAR ha ricordato che l’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 subordina ad autorizzazione del soprintendente l’esecuzione di opere su beni culturali, e che tale disposizione si applica anche ai beni gravati da vincolo indiretto, come confermato dai precedenti citati (Cons. Stato, sez. VI, n. 1430 del 2020 e Cons. Stato, sez. VI, n. 6253 del 2021).
Il punto decisivo è stato individuato nel regime sanzionatorio di cui all’art. 160, primo comma, del d.lgs. n. 42/2004. La norma non collega automaticamente l’ordine di ripristino alla violazione formale consistente nell’inosservanza dell’obbligo di autorizzazione preventiva, ma richiede un elemento sostanziale: la sussistenza di un danno correlato alla violazione. In assenza di danno, l’ordine di ripristino non può essere impartito, come chiarito dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. VI, n. 450 del 2025).
La Corte ne ha tratto che la disposizione introduce, in via implicita, un’ipotesi di sanatoria sostanziale per le violazioni formali non dannose: ove la violazione non sia sanzionabile con l’ordine di ripristino, l’intervento può essere mantenuto e deve ritenersi legittimo. La tesi delle ricorrenti, secondo cui il parere postumo integrerebbe una sanatoria atipica non prevista dalla legge, è stata respinta proprio in ragione dell’esistenza dell’art. 160 citato.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha osservato che la Soprintendenza, con il provvedimento dell’11 ottobre 2023, aveva valutato ammissibile l’opera, escludendo la sussistenza di un danno all’interesse culturale tutelato dal vincolo indiretto. Tale accertamento ha quindi sanato la violazione commessa. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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